Visti gli atti di contestazione e di notificazione e constatane la ritualità
Visto il ricorso del Sig. GARDANI Marcello avverso il fondamento giuridico dell'accertamente operato, motivato con sole considerazioni del tutto personali;
Viste le controdeduzioni del Comando Sezione Polstrada di Imperia da cui si evince, invece, la fondatezza dell'accertamento contestato come da verbale, in quanto basato su legge dello Stato vigente;
Considerato che anche l'eventuale richiesta di esenzione dall'obbligo di indossare le cinture perchè il conducente sarebbe di altezza superiore a cm 190 avanzata dal Gardani deve essere documentata con idoneo documento di riconoscimento e con attestazione di un medico legale, cosa che il ricorrente non ha fatto né al momento della contestazione né al momento del ricorso e ciò a prescindere dalla palese contraddizione di affermazione di incostituzionalità della legge 111/88 da un lato e richiamo alla legge 4.8.1989 n. 284 per ottenere l'esenzione, dall'altro lato;
Ritenuto corretto il comportamento dell'agente che ha redatto il verbale in quanto ha inserito in esso, nell'apposito spazio, le dichiarazioni sostanziali rese dal contravventore; Attesa la responsabilità in solido per il mancato uso delle cinture anche da parte del passeggero trasportato;
Visto l'art. 11 della legge 24.11.1981 n. 689 per quanto concerne la determinazione della sanzione nella misura di seguito ingiunta;
Visti la legge 24.11.1981, n. 689 e il D.P.R. 22.7.1981, n. 571;
Vista la legge 24.3.1989, n. 122, 18.3.1988 n111 e 22.4.1989 n. 143;
ORDINA
al medesimo di pagare quale sanzione per le infrazioni di cui sopra, la somma di L. 30.000 + 30.000
INGIUNGE
al suddetto di versare la somma complessiva di L. 61.100
di cui: L. 60.000 sanzione amministrativa
L. 1.100 spese di notificazione
L. == bollo
Totale L. 61.100
ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI IMPERIA
nel termine di giorni 30 dalla notifica del seguente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi.
Avverso il seguente provvedimento è ammessa opposizione in carta semplice alla Pretura - Sezione Civile - del luogo ove è stata commessa la violazione, entro giorni trenta dalla data di notificazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24.11.1981, n. 689.
Imperia, 21 gennaio 1992
p. il PREFETTO
( G. Perreca )