Ricorso
Lavagno, 15/12/1992
Da
Dott. Marcello Gardani
Via Cima Carega 22/3
37030 Lavagno (VR)
A:
Sig. Prefetto di Mantova
Mantova
Oggetto: Ricorso contro i verbali numero P0093460 e P0093461, elevati nei miei
confronti dal carabiniere Zeri Andrea della stazione di Sabbioneta il
25/10/1992.
Egregio Signor Prefetto,
io sottoscritto Marcello Gardani, abitante in Via Roma 181, 26040 Gussola (CR),
domiciliato in Via Cima Carega 22/3, 37030 Lavagno (VR), in relazione ai
verbali sopra indicati, Le invio i seguenti allegati per il ricorso:
Obiezioni alle contravvenzioni in oggetto.
Considerazioni sulla liceità della legge in oggetto, con la mia
autodenuncia per violazione degli artt. 290, 342 e 414 del Codice Penale.
Distinti saluti.
Marcello Gardani
Ricorso contro il verbale P0093460 del 25/10/1992
Il giorno 25/10/1992 la pattuglia composta dal Vice Brigadiere Perroni Antonino
e dal Carabiniere Zeri Andrea fermava la mia auto. Lo Zeri mi contestava il
mancato uso delle cinture di sicurezza, e mi elevava contravvenzione per L.
12.500, compilando il modulo di c/c per tale cifra.
Io contestavo tale azione e chiedevo la verbalizzazione delle mie osservazioni,
obiettando che l' obbligo di indossare le cinture di sicurezza è una
violazione del diritto individuale.
Lo Zeri tuttavia insisteva e compilava il verbale in oggetto.
Autodenuncia contro l' obbligo di indossare le cinture di sicurezza.
Le cinture di sicurezza sono un mezzo utilizzato per diminuire la
gravità delle conseguenze fisiche subite dai viaggiatori vittime di
incidenti stradali.
Tuttavia, in alcuni casi, esse si sono dimostrate controproducenti, impedendo
ai malcapitati di uscire o di essere estratti rapidamente dall' auto e
causandone così la morte, bruciati vivi in un incendio od annegati.
La scelta di sobbarcarsi ad un rischio piuttosto che ad un altro è
pertinenza esclusiva ed insindacabile di ogni individuo.
Pertanto una legge che imponga un comportamento invece di un altro è
priva di valore.
Tale è la legge che impone l' uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza.
Le ragioni di convenienza addotte dai fautori dell' obbligo delle cinture di
sicurezza non sono valide.
La prima ragione addotta è che questo provvedimento è preso per
il bene dei cittadini.
Questa è un' affermazione ipocrita, poiché nessun uomo ha il
diritto di imporre ad altri un qualsiasi comportamento privato, con la scusa di
farlo per il suo bene.
Basti pensare che chi, non indossando le cinture di sicurezza, viene multato e
rifiuta di pagare l' illegittima ammenda relativa, subisce la confisca di una
parte dei suoi beni. Se oppone resistenza a pubblico ufficiale per evitare l'
illegittima confisca viene condannato alla reclusione da 6 mesi a 5 anni,
secondo l' art. 337 CP. Se infine oppone resistenza all' illegittimo arresto,
viene aggredito con le armi e può essere ferito od ucciso.
Tutto per il suo bene.
Il fare del male ad una persona responsabile, contro la sua volontà,
asserendo di fare in realtà il suo bene, anche se fosse vero, è
un' aberrazione del concetto di amore verso il prossimo.
La seconda ragione è che, con l' adozione di tale provvedimento,
diminuisce il numero di feriti, dunque diminuiscono le spese mediche connesse e
le spese di invalidità successive. Da ciò deriva un utile per lo
Stato e (teoricamente...) tasse inferiori per i cittadini.
Il fatto che vengano messe a confronto la giustizia (diritto all'
autodeterminazione per ogni uomo) con l' utilità (risparmio economico) è già indicativo del fatto che solo alla prima spetti la
precedenza.
Il motivo poi cade interamente se si ammette che vuole essere libero di
indossare o meno le cinture possa rinunciare ai servizi suddetti (spese mediche
ed invalidità), naturalmente ricevendo il rimborso delle somme versate
direttamente (contributi) od indirettamente (tasse) per essi.
La terza ragione addotta è che le compagnie di assicurazione pagano,
statisticamente, danni maggiori per il mancato uso delle cinture, quindi il
renderle obbligatorie riduce le loro spese e (teoricamente...) i premi pagati
dagli automobilisti.
Ancora un confronto tra giustizia e tornaconto, che non può che
risolversi a favore della prima.
Il motivo cade se si pensa che l' assicurazione deve rispondere dei danni
causati dall' assicurato, indipendentemente dalle misure prese dal danneggiato
per ridurre tali danni. Altrimenti, seguendo la stessa logica, le assicurazioni
potrebbero richiedere ai pedoni di circolare protetti da armature d' acciaio,
caschi, luci di segnalazione e così via, senza alcun limite.
In conclusione, il non indossare le cinture di sicurezza non cagiona danni
illeciti a terzi.
Vi è anche un' altra ragione, di solito taciuta. Per mezzo del denaro
delle multe e contravvenzioni lo Stato e gli enti locali incassano somme enormi
dai cittadini.
Suscita amarezza vedere che, con leggi criminali come questa, Carabinieri e
Polizia vengono degradati, da onorati difensori del cittadino dai malviventi, a grassatori, appostati sulle strade per derubare i viaggiatori per conto dello Stato, dotati magari, come succede nel caso più disgustoso, di
apparecchiature fotografiche per la rilevazione della velocità, allo
scopo di incassare molto denaro, in fretta e senza rischio.
A questo stato di cose non vedo un freno se non nel sancire i seguenti
principi:
1) Chi danneggia qualcuno deve indennizzarlo del danno subito, ma chi non
danneggia nessuno (come nel caso delle cinture di sicurezza, dei limiti di
velocità, etc.) non deve pagare alcunché.
2) L' ente che irroga la sanzione non può esserne il beneficiario, ma quest' ultimo dev' essere la o le persone danneggiate o, nell'impossibilità di individuare un danneggiato specifico, un istituto
benefico. Quindi lo Stato e gli altri enti locali non hanno il diritto di
utilizzare questo denaro per sé, come avviene vergognosamente in questo
momento.
Secondo notizie di stampa, 1.000.000 di automobilisti vengono derubati ogni
anno dallo Stato, e gli versano 12,5 miliardi di lire (che diventeranno 50 dal
prossimo 1/1/1993) solo per contravvenzioni all' obbligo di indossare le
cinture di sicurezza. Essi devono essere interamente ed automaticamente
indennizzati del denaro loro estorto ed i responsabili di tale estorsione
adeguatamente puniti.
Esistono anche obiezioni legali all' obbligo delle cinture di sicurezza,
sebbene non sia dalla legge, bensì dal diritto naturale, che viene la
critica decisiva.
Si potrebbe citare l' art. 32 della Costituzione:
"Nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario..."
Giusto. Quindi nessuno
può essere obbligato ad indossare le cinture di sicurezza a motivo della
sua incolumità fisica.
"...se non per disposizione di legge..."
Sbagliato, perché allora ogni
arbitrio è rimesso, come in questo caso, al legislatore.
"...La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana."
Ambiguo. Molti, come me, sentono come mancanza
di rispetto verso se stessi un' azione coercitiva come quella esercitata dalla
legge in oggetto, che dovrebbe pertanto essere giudicata incostituzionale.
Tuttavia la Costituzione non è altro che una legge essa stessa. Se anche
l' art. 32 dichiarasse "La legge può violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana", non per questo tale norma, da illegittima e
spregevole, diverrebbe legittima e rispettabile, poiché essa contrasta
con l' inviolabile diritto naturale all' autodeterminazione ed al diritto
esclusivo di disporre del proprio corpo.
Analogo discorso vale per l' art. 610 Codice Penale (Violenza privata), che dichiara:
"Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od
omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni".
Poiché ogni legge viene fatta rispettare dallo Stato con la violenza o
la minaccia, chiunque imponga l' uso delle cinture di sicurezza dovrebbe essere
punito a norma di questo articolo del codice penale.
Tuttavia anche il Codice penale non è altro che una legge e, se pure
esso recitasse esattamente il contrario, permettendo allo Stato di "costringere
altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa", non per questo tale norma,
da illegittima e spregevole, diverrebbe legittima e rispettabile.
Non si può restare passivi ed insensibili verso la prepotenza ed il
crimine organizzato. Ma quale crimine organizzato è più potente e pericoloso di quello direttamente gestito dallo Stato tramite le leggi? Per
giunta, chi compie questo crimine ha la certezza dell' impunità
garantita dalla legge, caso aberrante che tutti noi abbiamo il dovere morale di
sforzarci di correggere, anche a costo di gravi sacrifici.
Pertanto, visto che la legge che impone di indossare le cinture di sicurezza
è liberticida, priva di legittimità e deruba i contravventori,
acquisendo allo Stato i proventi delle contravvenzioni medesime, pienamente
consapevole delle conseguenze penali che questo atto implica, chiamo criminali
la legge stessa, i parlamentari in quanto l' hanno voluta, le forze dell'ordine in quanto la fanno applicare, i magistrati in quanto reprimono la giusta protesta contro di essa.
Contestualmente mi autodenuncio per violazione degli articoli 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle forze armate) e 342
(Oltraggio a un corpo politico, amministrativo e giudiziario) del Codice
Penale.
Inoltre istigo Lei e tutti coloro i quali leggeranno questa nota a violare la
legge in questione, circolando in auto privi di cinture di sicurezza in tutte
le occasioni in cui lo desiderano, e ad aiutare chi la viola, per quanto in Suo
e loro potere.
Contestualmente mi autodenuncio per violazione dell' art. 414 (Istigazione a
delinquere) del codice penale.
Aggiungo un formulario dell'
Associazione per la Libertà Individuale
, di cui mi onoro di essere il primo (ed unico) aderente, con il quale, se Ella
crede, potrà unirsi a me nell' esecrare questa legge ipocrita ed
incivile e dichiarare la sua disponibilità a violarla ed a farla violare
da altri uomini. Firmando tale documento avrà forse molto da perdere e
nulla da guadagnare, eccettuate merci oggi assai poco apprezzate: l' onore ed
il rispetto della sua libera coscienza.
In fede.
Marcello Gardani
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