(c) Marcello Gardani 1994
(c) Il Re Nudo 1994,1996
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Revisione dell'Ottobre 1996.
E' una sofferenza, per ogni persona dotata di sensibilità ed amor proprio, dover rileggere e studiare un testo che ha già giudicato grossolano ed ingiusto, tuttavia penso che sia valsa la pena di questo sforzo, poiché è alla costituzione che si devono i troppi mali che travagliano il nostro paese, ed è dunque essa che va criticata e riscritta per costruire una società giusta e libera.
Il 27 giugno del 1991 stavo spensieratamente recandomi al mare, in sandali e calzoni corti, ed avevo percorso senza problemi 312 dei 313 Km previsti, quando una pattuglia della polizia mi fermò. Nonostante non avessi fatto nulla di male a nessuno, venni multato perché non indossavo la cintura di sicurezza. Alle mie proteste, che tale decisione spettasse soltanto a me e non ad altri, la risposta fu di multare anche il passeggero che mi sedeva accanto. Un altro avrebbe brontolato qualche improperio all'indirizzo del prepotente in divisa ed avrebbe pagato, andandosi poi a godere le vacanze. Io decisi di non pagare né quella multa né le successive (e non l'ho ancora fatto, nonostante i numerosi solleciti e le minacce ricevute, di esproprio e, implicitamente, di violenza), ma di reagire con tutte le mie forze.
Da quel fatto seguì il tentativo di coinvolgere altre persone nella protesta contro tale legge ingiusta. Alcuni avvocati simpatizzarono con la mia critica, ma affermarono che l'unica esile speranza di successo sarebbe stata quella di far giudicare incostituzionale la legge che sancisce l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, sempre (incredibile ad udirsi!) che non ci si imbattesse in un giudice di ideologia poco liberale (la certezza del diritto...). Un esame della costituzione, all'art. 32 (<<Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.>>) si rivelava però insoddisfacente. Ammesso che l'indossare una cintura di sicurezza in auto sia configurabile come un trattamento sanitario, essendo volto a ridurre i rischi di trauma all'automobilista, la costituzione lascia all'arbitrio della legge determinare se questo trattamento debba essere obbligatorio o meno. Pertanto la costituzione non difende la libertà di autodeterminazione dell'individuo (cioè la giustizia), e l'unico mezzo di resistenza lasciato ad un uomo libero non è costituito dal ricorso ad un tribunale (poiché è lo stesso tribunale a compiere il crimine e non può che confermare il disposto della legge), ma dal ricorso all'insurrezione armata per rovesciare lo Stato, con il rischio di perdere la propria vita, o almeno la libertà ed i propri averi.
Quindi, da una riflessione sul fatto che una sia pur microscopica ingiustizia fosse causata da un poliziotto ottuso ed arrogante, che utilizzava una legge ingiusta, che traeva il suo permesso di esistere dalla costituzione italiana, è nato il progetto di smascherare i principale crimini che possono essere impunemente permessi o addirittura generati dalla nostra costituzione.
E' forse consigliabile avvertire il lettore che, accingendosi all'opera di studiare questo volume, occorre che egli accantoni i preconcetti derivanti dal senso comune. Più e più volte sentirà forse una voce, dentro di sé, gridare che quanto legge qui è totalmente sbagliato e da rigettare. Gli sembrerà che si tratti della voce della sua coscienza, a protestare, ma non è così. Sarà la voce dell'educazione che ha ricevuto, non solo dai genitori, ma dall'intera società, forse persino ereditata tramite i geni degli antenati. Sarà la voce della propaganda che lo ha martellato per anni o quella di chi ripete i pareri altrui senza prima analizzarli. Provi invece a criticare quanto trova scritto come se per la prima volta venisse anche solo a conoscenza del problema citato, in modo totalmente nuovo, totalmente autonomo e, forse, si renderà conto della potenza del suo intelletto finalmente libero.
Ringrazio quanti mi hanno aiutato, con i loro suggerimenti od il loro appoggio, nella stesura di questo libro. In particolare:
La professoressa Cristina Zanoni, per essersi pazientemente prestata a leggere e correggere tre volte il testo in bozza e per le discussioni che ne sono conseguite.
Lorenzo Zanoni, per i suggerimenti e l'aiuto entusiasta nel pubblicizzare il volume nelle sedi adeguate (ed anche in quelle inadeguate).
Il professor Corrado Camizzi, per le acute critiche mosse al testo.
Marcello Gardani, 29 Febbraio 1992 - 28 Febbraio 1994.
Parte
I - Principi
Introduzione
L'eticità dello Stato consiste nel non imporre un'etica ai suoi
cittadini. (L'autore).
E' abbastanza comune udire persone affermare superficialmente che la costituzione della repubblica italiana sia la migliore possibile o la migliore del mondo (ma l'hanno mai letta criticamente, o ne hanno mai letta un'altra?) ed i problemi che colpiscono ora l'Italia siano dovuti alla sua mancata applicazione. Oppure che essa sia stata tradita dalle persone che erano state chiamate a metterla in pratica.
E' una sciocchezza. La stragrande maggioranza dei problemi che affliggono l'Italia deriva dal peccato originale (ma ce ne fosse solo uno!) contenuto nel documento istitutivo della repubblica italiana, appunto la costituzione, in quanto tutte le leggi più idiote o criminali che sono venute ad affliggerci sono basate proprio su quello che essa permetteva. Cioè tutto.
Per quanto riguarda gli uomini politici, inoltre, nessuno si ferma mai a considerare che la struttura dei partiti attuale e le caratteristiche degli uomini di governo sono state selezionate appunto dalla costituzione italiana, che ha privilegiato, tra i tanti candidati possibili, proprio quelli che si avvicinano maggiormente allo stereotipo del politico italiano, falso, incapace, fumoso, servile.
Non è un problema di uomini.
E' principalmente un problema di leggi. Nella fattispecie, della legge fondamentale dello Stato. Cioè la costituzione.
Se non si supera il concetto per cui la legge è rispettabile in quanto legge, cioè qualunque essa sia, per arrivare al principio per cui la legge è rispettabile solo se essa è rispettabile, e cioè che la rispettabilità di una legge è sempre da dimostrare, si dà partita vinta agli scellerati che utilizzano proprio la legge per derubarci e privarci dei nostri diritti naturali.
E guardiamoli, questi campioni del diritto, questi sommi ed esemplari legislatori, questi infallibili semidei che hanno stabilito la costituzione essere sacra e grave reato il vilipenderla.
Sono uomini nati di donna, quasi come noi, sono stati bambini e ragazzi, poi uomini e donne, hanno mangiato ogni giorno, hanno espletato le loro funzioni corporali, hanno amato ed odiato, sono morti, quasi come noi. Eppure hanno creato qualcosa di divino: la costituzione della repubblica italiana, che noi siamo tenuti ad osservare acriticamente e ad adorare come il Libro Sacro. Perché l'hanno creata loro.
La realtà è, e non poteva essere altrimenti, un'altra.
Il fatto che un gruppo di persone (l'assemblea costituente) si riunisca a discutere di un documento e concluda di metterlo per iscritto in pompa magna (spendendo, tra l'altro, denaro estortoci con la violenza) non dà loro alcun diritto di decidere per noi uomini liberi, né, men che meno, il diritto di usare violenza su chi non approvi il distillato del loro mediocre intelletto e decida di comportarsi liberamente ([1]).
E' grossolana presunzione, poi, stabilire che tale documento sia talmente al di sopra di quanto altri uomini possano pensare, che debba essere reato penalmente perseguibile con anni di reclusione ([2]) chiamarlo idiota e criminale, come io mi onoro di fare per primo ([3]) in questo libro.
Di ogni articolo della costituzione verrà riportato l'enunciato, i commenti relativi e l'eventuale proposta di sostituzione.
Infine, qualora il testo dell'articolo non sia rilevante ai fini ideologici o passibile di miglioramenti sostanziali, abbiamo deliberatamente scelto di riprodurlo senza modifiche, nella nuova proposta, proprio perché una formulazione vale l'altra. Ai cavillosi legulei il compito di scegliere quella più opportuna e meno aggirabile.
La conseguenza di ciò è che l'organizzazione risultante dalla nuova costituzione proposta definisce uno Stato democratico con suffragio universale e uguale. Tale forma di governo è compatibile con la giustizia, a patto che sia strettamente vincolata a rispettare i diritti degli individui che verranno enunciati tra breve. Ma lo sarebbe anche un'altra forma di governo, purché rispetti le stesse condizioni.
Infatti la monarchia, l'aristocrazia, la democrazia a suffragio non universale
o plurimo (??1), l'anarchia non sono demonizzabili a priori, ma rappresentano
forme di governo, o società, che possono essere migliori o peggiori di
quella democratica oggi di moda e hanno il diritto di essere analizzate senza
pregiudizi. Semplicemente, non lo faremo in questo volume.
Attenzioni
da porre nella lettura della costituzione
Ci si accorgerà ben presto che troppi articoli della costituzione sono
formati da due parti: la prima che afferma solennemente alcuni diritti
fondamentali della persona, e la seconda che, delegando alla Legge, cioè
al Parlamento, cioè al Governo, cioè al Potere il compito di
regolamentare (leggi: ridurre) questo diritto, di fatto lascia il povero
principio prima affermato alla completa mercé del Legislatore,
cioè del Parlamento, cioè del Governo, cioè del Potere.
Di fatto, ciò non fa altro che riaffermare la regola antica per cui il cittadino non ha poteri, di fronte allo Stato, ma ha solo il dovere di obbedire a quanto stabilito dall'imperatore, qualunque sia la sua decisione. Né vale a contraddire, ma solo a mitigare in piccola misura quanto detto, il diritto periodico di inserire la propria scheda nell'urna, secondo il rituale del diritto di voto, perché ciò non garantisce in nessun modo chi si veda calpestato nei suoi diritti proprio dalle leggi dello Stato, che egli concorre a determinare in una frazione minima.
E' per questo che si può chiamare quella italiana una costituzione di tipo imperiale.
Per rendersi conto della verità del principio sopra esposto può essere conveniente il seguente stratagemma logico (<<Stratagemma del Re>>): si sostituisca alla parola <<Legge>> la parola <<Re>> ogniqualvolta essa viene incontrata negli articoli di legge che seguono. Si prenda, ad esempio, l'art. 13:
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna (...) restrizione della libertà individuale, se non (...) nei soli casi e modi previsti dal Re (dalla Legge).
E' evidente che il Re ha il diritto di fare tutto quel che desidera, ad ogni cittadino, perché è lui che decide la legge.
Storicamente, le costituzioni sono nate e sono state promulgate per salvaguardare i diritti degli individui dallo strapotere del Re (ovvero lo strapotere statale), perché è stato sempre questo il peggior nemico della giustizia: l'arroganza e la violenza esercitata dal potere politico costituito non hanno mai accettato barriere. Il desiderio di porre invece dei limiti adeguati a questa arroganza e violenza è stata una delle molle per la stesura delle prime Costituzioni, a partire dalla primitiva <<Magna Charta Libertatum>> ([4]).
La costituzione della repubblica italiana, ipocritamente sostenendo principi spesso condivisibili, ma subito dopo lasciando un potere illimitato al governo dello Stato, anche di cancellarli di fatto e di diritto, si pone sulla strada del regresso e del crimine organizzato contro l'uomo dal potere politico, mentre il suo scopo dovrebbe essere quello di difendere l'uomo dal potere. La nostra costituzione (dove il <<nostra>> non significa che noi riconosciamo la validità di un simile ipocrita e vergognoso testo, che ci è stato solo imposto) invece, è più che altro un elenco di modalità organizzative dello Stato, sulla cui funzionalità si potrà discutere, ma che non sono affatto significative dal punto di vista ideologico. Ad esempio, si potrà discutere se sia meglio avere 100 deputati oppure 945, ma questo fatto è irrilevante ideologicamente. E' invece rilevantissimo il principio per cui lo Stato può imporre, con la legge, qualunque comportamento pubblico o privato ai suoi cittadini (dove <<suoi>> significa che lo Stato li considera suoi servitori, anziché essere il contrario).
Una piccola nota a margine. Scorrendo il testo della costituzione si noterà una grande abbondanza di lettere maiuscole non richieste dalla grammatica italiana. Si tratta del tentativo di nobilitare anche nello scritto le istituzioni che si vogliono creare, cioè il prodotto delle menti sublimi formanti l'assemblea costituente, in modo che il volgo profano si inchini alla maestà delle istituzioni medesime. E' invece buon esercizio riportare tutti i testi in lettere minuscole. Come meritano.
Analogamente, invece di termini edulcorati come <<datore di lavoro>> e <<prestatore d'opera>>, così comuni nel paese in cui i ciechi sono diventati <<non vedenti>> e gli spazzini <<operatori ecologici>>, abbiamo preferito i termini <<padrone>> ed <<operaio>>, onesti ed onorati, considerando gli altri espressione dello sciocco conformismo che appesta la <<cultura>> italiana.
Tutta la critica alla costituzione si basa sui pochi principi che verranno tra
poco enunciati. Ma prima un inciso su alcuni sistemi di governo possibili ([5]).
Sistemi
alternativi
E' ovvio che, da principi diversi, conseguono sistemi economici e politici
diversi. Ad esempio, dal principio:
a) Il governo dello Stato, qualunque esso sia, ha il diritto di stabilire per legge ciò che è lecito e ciò che è illecito per i suoi cittadini, comprese le punizioni per chi disobbedisce.
consegue lo Stato totalitario, in cui l'individuo è annullato di fronte ad esso. Dai principi:
b) Ogni uomo che abbia compiuto i 19 anni ha il diritto di eleggere i suoi rappresentanti nel governo dello Stato.
c) Il governo dello Stato ha il diritto di stabilire per legge ciò che è lecito e ciò che è illecito per i suoi cittadini, comprese le punizioni per chi disobbedisce.
deriva lo Stato democratico. Che, ovviamente, a parte le modalità di scelta del governo, coincide con lo Stato totalitario.
Abbiamo qui riportato questa breve digressione sui sistemi alternativi, che
esula dallo scopo di questo libro, per sfatare il mito che il moderno Stato
democratico sia uno Stato che rispetta la libertà individuale. Esso, al
contrario, se non strettamente limitato, in modo non modificabile da se
stesso (6), ha in sé i germi dello Stato totalitario, che
distrugge l'individuo, anziché rispettarlo nelle sue sovrane
manifestazioni.
Principi
Primi Immodificabili
Quell'unico pensiero nel quale, fra le risa ed il sarcasmo dei mediocri, un
uomo valente ripone valore, è per lui la chiave di segreti tesori.
Friedrich Nietzsche ([7]).
Occorre individuare i principi, o postulati, su cui basare l'intera ricerca della giustizia. La forma in cui vengono espressi può essere modificabile, a dispetto del nome. Ciò che dev'essere non modificabile è la sostanza dei loro enunciati, perché essa discende dal diritto naturale che ogni uomo può rivendicare come suo e perché una giustizia legata alle mode e credulità del momento non può essere ritenuta tale.
Poiché nessuno ha la capacità di stabilire quali debbano essere gli scopi dell'esistenza per il proprio prossimo (e spesso neppure per sé!), assumeremo che ciascuno abbia il diritto di ricercarli autonomamente, senza che altri si arroghino il diritto di imporglieli.
D'altra parte, la totale libertà di ricerca dei propri obbiettivi, e la totale libertà d'azione a cui si accompagna, sono destinate inevitabilmente ad entrare in conflitto con le naturali uguali aspirazioni degli altri uomini, determinando, se spinte al limite estremo, una guerra continua di tutti contro tutti.
Vi è un solo sistema di principi che riconosce ad ogni uomo il massimo possibile di libertà e dignità individuale, senza che questa travalichi le uguali libertà degli altri individui. E' questo il sistema che andremo ad investigare, in questo volume ([8]), nelle sue conseguenze logiche ed etiche.
Ed è anche l'unico sistema per cui valga la pena di combattere.
Il principio fondamentale a cui appoggiarsi nel costruire l'organizzazione dei diritti e doveri individuali e statali è il seguente:
<<Nessuno ha il diritto di violare l'altrui diritto di disporre del proprio corpo e dei propri beni.>>
Questo principio non è elementare, dunque lo scomponiamo nei suoi principi elementari, che chiameremo Principi Primi.
Ecco una delle possibili enunciazioni dei Principi Primi:
Principio 1) Tu hai il diritto di disporre liberamente di te stesso.
Principio 2) Tu hai il diritto di disporre liberamente dei tuoi beni.
Principio 3) Ogni uomo ha i tuoi stessi diritti.
Riportiamo qui alcune delle possibile enunciazioni alternative, ma equivalenti alle precedenti. Sicuramente è possibile esprimerli, anche meglio, in molti altri modi.
Principio 1) La libertà personale è inviolabile.
Principio 1) Ogni uomo è libero di disporre della sua persona.
Principio 2) Ogni uomo è libero di disporre della sua proprietà.
Principio 2) Ciascuno ha il diritto di possedere qualsiasi bene.
Principio 3) Tutti gli uomini sono uguali per quanto concerne diritti e doveri.
Principio 3) Tu hai il dovere di rispettare gli uguali diritti di tutti gli altri uomini.
I principi speculari a questi sono i primi derivati. Infatti ne discendono direttamente le rispettive enunciazioni negative (che indicano cioè quali comportamenti evitare). Li chiameremo corollari:
Corollario 1) Tu non puoi disporre liberamente di un altro uomo.
Corollario 1) La schiavitù è un crimine.
Corollario 1) Nessun uomo ha il diritto di disporre della persona altrui.
Corollario 1) Nessuno ha il diritto di costringere con la forza altri ad un determinato comportamento.
Corollario 1) Non puoi in alcun modo agire contro la volontà di un'altra persona per quanto attiene il suo corpo.
Corollario 2) Non puoi in alcun modo agire contro la volontà di un'altra persona per quanto attiene la sua proprietà.
Corollario 2) Nessun uomo ha il diritto di disporre della proprietà altrui.
Corollario 2) Tu non puoi disporre liberamente dei beni altrui.
Corollario 2) Il furto è un crimine.
Corollario 2) Il diritto di proprietà è inviolabile.
Corollario 2) La libertà di possedere è inviolabile.
Corollario 3) Nessuno ha diritti maggiori degli altri (ivi compresi i governanti!).
Dal diritto di disporre della propria persona e proprietà segue l'importantissimo diritto al contratto:
Corollario del contratto: Ogni uomo è libero di stipulare un contratto con un altro uomo, purché esso sia legato alla sua persona o proprietà.
Se ne possono dare svariate formulazioni alternative:
Corollario del contratto: Le relazioni tra individui sono basate sul libero contratto individuale.
Corollario del contratto: Nessuna persona, organizzazione o legge può limitare il diritto degli individui di accordarsi liberamente su qualsiasi argomento che li concerna personalmente.
In definitiva, ogni uomo è libero di disporre della sua persona e della sua proprietà. Quindi nessun uomo ha il diritto di disporre di un altro uomo o delle sue proprietà senza il suo consenso.
La conseguenza più importante di quanto affermato è che è nulla ogni legge che contrasti con questo principio.
Esso può essere violato soltanto per punire, in misura proporzionata al danno provocato, coloro i quali l'abbiano a loro volta con mezzi legali od illegali violato, perché a ciascuno è dato difendersi.
Si noti, quindi, che una violazione di questo diritto effettuata con mezzi legali è altrettanto, se non più, criminale di quella effettuata con mezzi illegali. Questo perché è forse moralmente migliore chi deruba, ad esempio, il prossimo agendo allo scoperto e rischiando carcere o vita di chi, invece, lo faccia tramite la legge, cioè lo Stato, senza rischiare nulla, ma anzi ricavandone denaro, fama, onori e potere. Perché esiste una costituzione che ne difende l'operato, qualunque esso sia!
Definiremo pertanto criminali legali coloro i quali compiano dei crimini tramite (creando o applicando) una legge ingiusta.
Definiremo criminali illegali coloro i quali compiano dei crimini contro (violando) una legge giusta.
Definiremo giusti illegali o eroi illegali coloro i quali perseguano la giustizia contro (violando) una legge ingiusta.
Definiremo giusti legali coloro i quali perseguano la giustizia creando od applicando una legge giusta.
Raramente saranno definibili eroi, perché generalmente non occorre eroismo, ma solo senso del dovere ed onestà, per creare od applicare una legge giusta. Ciò non toglie che vi siano eroi tra quanti, a rischio della vita, creano o fanno rispettare leggi giuste, ma sono piuttosto rari. Ancora più rari i legislatori eroici, che rischiano in proprio, pur possedendo le leve del potere, allo scopo di creare leggi giuste, che spesso li spogliano proprio del loro potere.
Definiremo legge ingiusta quella che viola i Principi Primi.
Definiremo legge giusta quella che rispetta i Principi Primi.
Definiremo crimine (o ingiustizia) una violazione volontaria dei Principi Primi.
Definiremo giustizia il rispetto dei Principi Primi.
Definiremo errore o crimine involontario una violazione involontaria dei Principi Primi.
I Principi Primi Immodificabili sono alla base della giustizia. Chi vi si riconosce ha il dovere di applicarli anche in favore degli altri. Ma neppure chi non vi si riconosce ha il diritto di violarli contro gli altri, per nessun motivo e sotto qualsiasi forma, poiché in tal caso si arroga con la violenza diritti superiori a quelli di altri uomini e pertanto diventa un criminale.
Invece egli ha il pieno diritto di ridurre, a suo piacimento, i propri diritti, in base alle sue convinzioni. Ad esempio, chi desideri vivere comunisticamente ha il pieno diritto di farlo, con modalità liberamente prescelte, con chiunque condivida tale idea, ma non può obbligare altri ad imitarlo.
Inoltre abbiamo cercato di attenerci alla Norma di legislazione minima, che definiamo di seguito:
Norma di legislazione minima: Una legge deve essere messa in vigore solo se assolutamente necessaria, altrimenti si baratterebbe un incerto beneficio con un certo maleficio: l'arbitraria limitazione di una delle libertà dell'uomo.
Non è questo un principio basilare su cui fondare un sistema politico, ma una norma, appunto, dettata principalmente dal buonsenso e dalla prudenza.
Vale la pena qui di rilevare di quanta idiozia sia permeato il parlar comune, gli Idola Tribus di Francis Bacon ([9]). E' infatti comune sentir affermare da persone ritenute competenti o (Dio ce ne scampi) intelligenti che un determinato settore manca di una legge di regolamentazione e quindi si trova in difficoltà. Stolti. E' invece esperienza storica che proprio la regolamentazione, con gli obblighi, gli oneri ed i vincoli da essa introdotti, sia uno dei motivi di aumento dei costi e quindi di aumento delle difficoltà nel settore medesimo. Oltre, soprattutto, ad introdurre arbitrarie e criminali limitazioni al diritto di autodeterminazione sancito dai Principi Primi.
Occorre una precisazione. Quando si parla di libertà assoluta di
disporre della propria persona, si parla del diritto delle persone ritenute
responsabili delle proprie azioni, escludendo pertanto le persone che, per
età o per incapacità mentale, responsabili non sono. Purtroppo la
determinazione del limite per l'individuazione della soglia di
responsabilità personale è terribilmente delicato, e non si
possono dare ricette generali, neppure per la determinazione del limite di
maggiore età. Ritorneremo sull'argomento più avanti ([10]).
Legenda
Il testo di questo volume è in carattere tondo (come questo).
Gli enunciati degli articoli della costituzione, sia quella vigente che quella proposta, sono in carattere corsivo.
La dizione Contraddizioni in grassetto evidenzia contraddizioni della costituzione con se stessa o delle leggi italiane con l'enunciato dell'articolo citato. Quindi non si tratta (ancora) di giudizi di merito sulla validità dell'articolo.
A titolo di suggerimento, le critiche al testo potrebbero essere formulate con le modalità seguenti, in ordine di importanza crescente:
1) Stile non piacevole, prolisso o inutilmente complesso, anche a causa di termini difficili da comprendere o non spiegati sufficientemente.
2) Modalità espressiva poco chiara, che lascia dubbi sulla sostanza dell'enunciato.
3) Critiche prevedibili secondo il più diffuso senso comune, anche se contrastanti con i Principi Primi.
4) Critiche, coerenti coi Principi Primi, alla funzionalità delle soluzioni proposte.
5) Critiche, coerenti coi Principi Primi, all'autoconsistenza (non
contraddittorietà) della trattazione o delle soluzioni proposte.
Parte
II - Costituzione
Costituzione
della repubblica italiana
Il capo provvisorio dello Stato, vista la deliberazione dell'assemblea
costituente, che nella seduta del 22 Dicembre 1947 ha approvato la costituzione
della repubblica italiana; vista la XVIII disposizione finale della
costituzione; promulga la costituzione della repubblica italiana nel seguente
testo:
Sarebbe qui divertente rilevare il circolo vizioso di una costituzione che,
nella diciottesima disposizione finale, dà al capo dello Stato il potere
di essere promulgata, cioè, essendo ancora priva di valore,
conferisce a qualcuno il diritto di attribuirle un valore, ma ben altri sono i
motivi di derisione o, purtroppo, i crimini reali e potenziali contenuti in
questo testo per soffermarvisi troppo a lungo.
Principi
fondamentali
Art. 0
(Nota: Questo articolo non è presente nella Costituzione ed è qui inserito per permettere l'enunciazione dei Principi Primi che la determinano.)
Nuovo art. 0
Tutte le leggi dello Stato e degli enti locali si devono uniformare ai seguenti Principi Primi Immodificabili:
Principio 1) Ogni essere umano è libero di disporre della sua persona.
Principio 2) Ogni essere umano è libero di disporre della sua proprietà.
Principio 3) Ogni essere umano ha eguali diritti.
Solo la libertà assoluta di contratto tra le parti rispetta l'autodeterminazione altrui, e non può essere in nessun modo limitata dalla legge, che ha efficacia solo per quanto non espressamente stabilito tra le parti. E' vietata qualsiasi legge che violi questi principi ed è vietata la modifica sostanziale di questo articolo.
A rigor di logica, tutta la nuova costituzione potrebbe arrestarsi a quest'unico articolo, che determina univocamente i principi in base ai quali stabilire se qualunque legge o azione intrapresa sia coerente o contrastante con gli stessi.
Tuttavia proseguiamo la trattazione, proprio per individuare meglio i punti di contrasto o di accordo dell'attuale costituzione con la giustizia e per indicare quali debbano o possano essere le modifiche da apportarle.
Art. 1
L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.
L'Italia, come diceva Metternich ([11]), è un'espressione geografica. Definire quest'espressione geografica una repubblica è indice di mancanza di proprietà nel linguaggio o di confusione intellettuale. Sarebbe stato corretto dire che l'ordinamento dello Stato italiano assume le forme di una repubblica.
Sebbene la democrazia sia stata argutamente definita, da Churchill ([12]), come <<la peggiore forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora>>, e questa affermazione, riconoscendo implicitamente i difetti della democrazia, abbia in realtà l'effetto di confermarla come il migliore dei governi possibili, non riterremo fondata tale affermazione sul piano della giustizia. Vale a dire, ogniqualvolta l'effettivo esercizio della democrazia verrà ad essere in contrasto con l'affermazione della giustizia, come definita dai Principi Primi, riterremo sempre sbagliata la ricerca della democrazia e corretta la ricerca della giustizia.
Lo stesso discorso vale sulla repubblica. Nessuna forma di governo, monarchica, aristocratica o democratica, né l'assenza dello Stato (anarchia) ha alcun privilegio morale sulle altre. Chiameremo ciascuna di queste buona quando in essa la giustizia e la libertà individuale definite dai Principi Primi siano tutelate, la chiameremo cattiva quando esse non lo saranno. Sarà quindi possibile stilare una graduatoria di merito per ciascuna forma di governo, in ciascun Paese in cui essa è applicata, ed individuare quindi quale sia da valutare migliore, senza alcun preconcetto.
Tuttavia, come già affermato nell'introduzione, esamineremo qui solo il caso di una repubblica a suffragio universale ed uguale.
Dire poi che questa repubblica è fondata sul lavoro è semplicemente un'affermazione senza senso. Non è possibile che un organismo statale sia fondato sul lavoro, e ciò a parte le ovvie battute di spirito sull'attitudine al lavoro degli impiegati statali, poiché esso deve essere fondato su principi etici nel campo ideologico e su strutture definite nel campo pratico. Senza contare che limitare al lavoro il fondamento della repubblica sarebbe riduttivo rispetto a tutti gli altri, egualmente importanti, aspetti dell'essere umano
Tuttavia si può attribuire un senso a quest'affermazione se si considera che, nel gergo dei socialisti, il lavoro rispettabile è solo quello individuale, dipendente o cooperativo, mentre quello svolto in posizione imprenditoriale non sarebbe lavoro, bensì sfruttamento dell'uomo sull'uomo. E' quindi immaginabile che questo articolo segni fin da subito la sottomissione ideologica, per stupidità o convenienza o malizia, della costituzione italiana alla rovinosa e criminale ideologia socialista. Meglio, molto meglio sarebbe stato sancire che la costituzione è nata ed esiste per tutelare il singolo dagli arbìtri del potere, e che il potere politico, lungi dall'essere il dominatore della vita dei cittadini, ne è lo schiavo.
Arriviamo quindi al possibile
Nuovo art. 1
Lo Stato italiano assume le forme di una repubblica il cui scopo fondamentale è la salvaguardia delle libertà individuali sancite dai Principi Primi. La sovranità appartiene a ciascun cittadino, che la esercita in maniera assoluta per quanto lo riguarda personalmente ed in modo da non danneggiare l'eguale libertà altrui nei suoi rapporti con gli altri.
Art. 2
La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La prima parte di questa frase, sui diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali è corretta, e nulla di sostanziale andrebbe ad essa aggiunto.
Purtroppo qualcosa è stato aggiunto, ed è una postilla che di fatto vanifica la prima parte. Infatti richiedere l'adempimento di doveri (addirittura inderogabili!) di solidarietà politica significa asservire l'uomo allo Stato nelle decisioni di carattere politico. Si pensi ad esempio allo scatenarsi di una guerra ingiusta, in cui invece il cittadino onesto vorrebbe schierarsi con il paese considerato nemico, oppure allo stabilirsi di una legge ingiusta, in cui il cittadino onesto vorrebbe schierarsi con coloro che ne sono vittime o la violano.
Richiedere la solidarietà economica significa lasciare allo Stato la libertà di stabilire i modi e le forme della medesima. Di fatto vuol dire lasciare alla bontà dello Stato il diritto di decidere se spogliare o meno l'individuo di ogni suo bene.
La solidarietà sociale è probabilmente già compresa nelle due precedenti.
Vedremo in seguito quanto la stessa costituzione violi quanto ipocritamente affermato nella prima parte di quest'articolo
Nuovo art. 2
Lo Stato riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Questi diritti sono quelli riportati nei Principi Primi, cioè l'autodeterminazione totale, la proprietà ed l'uguaglianza di fronte alla legge. Speculari a questi diritti sono i doveri di rispettare l'autodeterminazione altrui e l'altrui proprietà.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Contraddizioni: una violazione di questo articolo è contenuto nella stessa costituzione, quando prescrive, nelle disposizioni transitorie e finali, al capo 12, che è vietata la ricostituzione del partito fascista, violando così l'uguaglianza di fronte alla legge per diverse opinioni politiche.
Inoltre, nel sistema pensionistico forzoso adottato in Italia le donne vanno in pensione 5 anni prima degli uomini, pur vivendo statisticamente di più e quindi percependo somme molto maggiori, in rapporto ai contributi versati, di quanto ricevano gli uomini.
Inoltre, il servizio militare in Italia è forzoso solo per gli uomini. Per le donne è facoltativo.
Inoltre, questo articolo contraddice se stesso, quando dice che la repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono ai [soli] lavoratori di partecipare all'organizzazione del paese. I non lavoratori non possono essere trattati come paria ([13]).
Inoltre, questo articolo è contraddetto dall'art. 53 ("tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"), perché ciò introduce una discriminazione tra i cittadini. L'uguaglianza di fronte alla legge implica l'uguaglianza anche nei doveri, compresi quelli fiscali (posto che ne esistano).
Come già sottolineato per l'articolo precedente, la prima parte della frase è ancora da sottoscrivere, perché non si può avere giustizia senza che essa sia uguale per tutti, secondo i Principi Primi. Questo a prescindere da come quest'affermazione sia stata poi disattesa nei fatti in molte occasioni, in cui il potere abbia arrogantemente fatto uso della sua influenza per schiacciare persone ad esso invise.
La seconda frase è slegata dalla prima, anche se apparentemente connessa. Infatti, mentre la prima tratta della sacrosanta uguaglianza di fronte alla legge, la seconda definisce compito della repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto (e non di diritto) la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ed impediscono la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del paese.
Gli ostacoli sociali a libertà ed uguaglianza non sono ben definiti. Secondo qualcuno essi sono rappresentati dalle differenze culturali e nell'ambiente di vita. E' un po' difficile rimuovere le prime, quando esistono molte persone rispettabili a cui la cultura non interessa minimamente, perché le preferiscono cibo, sesso e divertimenti. Le differenze legate all'ambiente di vita sono connesse principalmente alle differenze economiche, per cui le tratteremo con queste.
Passiamo ora agli ostacoli economici a libertà ed uguaglianza. Questi sì che sono ben determinati. L'uguaglianza economica è uno dei cavalli di battaglia dell'ideologia socialista, ma per essere tale dev'essere <<a posteriori>>, vale a dire che le persone che hanno guadagnato più denaro vanno spogliate di quanto posseggono in più rispetto alla media, ed il loro denaro distribuito a chi si trovi al di sotto della media, così da raggiungere l'uguaglianza economica. E' chiaro che, così facendo, si raggiunge anche l'uguaglianza nella libertà, cioè si annullano le limitazioni dovute a fattori economici, in quanto, a parità di capacità economiche per tutti i cittadini, equivalgono eguali possibilità di spesa.
Tuttavia diversa è l'impostazione che dobbiamo dare a quest'articolo, se vogliamo salvaguardare i diritti alla piena autodeterminazione degli individui. Infatti l'uguaglianza economica a posteriori implica il furto dei beni di alcuni cittadini, viola direttamente i Principi Primi ed è pertanto un crimine legale.
Dobbiamo invece far sì che nessuno possa subire violenza, soprattutto in ossequio ad una dottrina superata e criminale come quella socialista. Pertanto il nuovo enunciato sarà il seguente.
Nuovo art. 3
Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di ricchezza od altro. E' vietata qualsiasi legge in contrasto con questo principio.
Art. 4
La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La prima affermazione è tanto scontata da essere addirittura banale. Infatti il diritto di scegliersi l'occupazione preferita è fondamentale per ogni uomo libero.
Contraddizioni: sappiamo però che questa semplice affermazione viene disattesa di fatto dalle leggi della repubblica italiana. Infatti, per un'infinità di professioni, non basta al cittadino il desiderio di lavorare in quel campo, ma tale possibilità è limitata dalla necessità di richiedere una licenza allo Stato oppure l'iscrizione ad albi professionali di tipo corporativo, il cui unico scopo, seppur non dichiarato, è quello di non ammettere all'esercizio della professione quanti più concorrenti sia possibile. Esempio di questo genere sono gli albi dei notai, dei commercialisti e così via. Esempio del primo genere la concessione statale o locale che bisogna richiedere per svolgere una qualunque attività commerciale.
Ciò è completamente assurdo, perché lo Stato non può subordinare alla sua graziosa volontà il rispetto di un diritto fondamentale della persona.
Tutte queste limitazioni vanno abolite, affinché ogni uomo sia totalmente libero di scegliere il lavoro che più preferisce, del tutto indipendentemente dalle pretese esigenze della società, che in nessun caso può violare i suoi diritti di scelta.
Ad esempio, anche nel caso estremo in cui un uomo voglia esercitare la professione di neurochirurgo, pur non avendo studiato e sapendo fare solo il mestiere del ciabattino, egli ha pienamente il diritto di fare ciò che desidera, senza richiedere alcuna autorizzazione. Saranno i suoi clienti che, legittimamente informati della sua mancanza di preparazione accademica, decideranno in piena libertà se servirsi di lui o preferirgli qualcun altro.
Del resto, nessuno poteva autorizzare il primo neurochirurgo del mondo ad operare come tale, in quanto non esisteva nessuno che prima di lui potesse rilasciare certificati di idoneità a tale professione. Pertanto anch'egli e tutti i suoi allievi e successori avrebbero dovuto, seguendo questa logica sbagliata, essere considerati neurochirurghi abusivi.
La seconda parte della frase è aberrante.
Prescrivere come un dovere quello che è un diritto, cioè l'esercizio di un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società, lede il principio di autodeterminazione personale a va eliminato in toto.
Questo articolo è foriero dei più gravi crimini che dallo Stato possono essere effettuati, con la scusa di obbligare i suoi sudditi all'esercizio di attività che concorrano al progresso della società. Perché è lo Stato, implicitamente, che si arroga il diritto di decidere che cosa significhi Progresso, e quindi cosa debbano (obbligatoriamente) fare i suoi sudditi, che possono essere tramite questo articolo trattati come schiavi.
Nuovo art. 4
Lo Stato riconosce a tutti i cittadini il diritto di esercitare liberamente e senza autorizzazioni qualsiasi lavoro.
Nessuno, ivi compreso lo Stato con le sue leggi, può limitare questo diritto, sotto nessun pretesto, anche se di utilità collettiva.
Art. 5
La repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Quasi tutto questo articolo vuol dire assai poco, in quanto si limita a definire dei nebulosi principi di decentramento. Dal punto di vista ideologico ha poca importanza se sia il governo centrale a decidere la tinta del palazzo comunale oppure l'amministrazione locale. Forse è preferibile che a decidere siano coloro i quali devono vederlo quotidianamente, rispetto a coloro i quali ne vivono lontano. Non vi sono però differenze interessanti. Purché, ovviamente, la violazione dei diritti individuali e della giustizia non siano consentiti né a governo centrale né ad enti locali.
Il punto più interessante, ed anche il più difficile da trattare, è il primo: <<La repubblica, una e indivisibile.>>
Questo articolo afferma che l'unità nazionale non può essere in nessun modo violata. Detto altrimenti, non sono consentiti movimenti secessionisti all'interno dello Stato. Questa affermazione è un po' la condizione di sopravvivenza dello Stato stesso, in quanto ogni nazione che si comportasse diversamente finirebbe presumibilmente smembrata in più riprese. Infatti, mentre sarebbe lecito un movimento secessionista, e quindi attivo il processo di smembramento, al contrario non sarebbe attivo un processo di accorpamento, che è stato fin qui determinato dalle guerre e dal fagocitamento degli stati più deboli da parte dei più forti. Il risultato, a breve o lungo termine, potrebbe essere la creazione di una miriade di staterelli minuscoli ([14]).
Tuttavia non ci dobbiamo qui preoccupare del bene dello Stato, bensì del bene del cittadino. Ci si deve chiedere quanto l'unicità ed indivisibilità dello Stato siano realmente importanti per ogni individuo sovrano.
Supponiamo che uno Stato si divida in due stati indipendenti, e che in ciascuno di essi la legislazione sia perfetta e garantisca i diritti dei cittadini. Quale sarebbe la differenza per ogni cittadino? Egli si troverebbe a passare da uno Stato all'altro mentre prima non lo doveva fare. La sua influenza crescerebbe nello Stato di appartenenza e scemerebbe in quello separato, ma non cambierebbe nulla di ideologicamente importante. Dunque il processo di secessione non implica, di per sé, un crimine contro i diritti individuali. Ciò significa che è legittimo.
Esaminiamo ora un caso diverso di secessione. Lo Stato si divide in due, ma, mentre nell'uno la legislazione resta perfetta, nell'altro diventa imperfetta e lede deliberatamente i diritti individuali che sarebbe tenuta a rispettare. Allora il cittadino che appartiene allo Stato la cui legislazione è imperfetta riceve un danno grave ed irreparabile dal movimento di secessione. Questo è dunque illegittimo, non in sé, ma solo in quanto viola il diritto del cittadino offeso.
Pertanto, per il momento, si può eliminare il riferimento all'indivisibilità dello Stato. In realtà, trattando degli enti locali, vedremo che popolazioni diverse possono anche decidere di raggrupparsi amministrativamente, quindi è, in linea di principio, pensabile che, oltre al processo di disgregazione o secessione, sia attivo anche un processo di accorpamento per gli Stati che si vengono a costituire con questa modalità.
La parte restante dell'articolo è, come già detto, di limitatissima importanza ideologica. Può essere mantenuta o meno. Per il <<rasoio di Occam>> ([15]) è forse meglio cassarlo del tutto.
Nuovo art. 5
Abrogato. Oppure:
Lo Stato, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Contraddizioni: in Italia, invece, si sono avute ordinanze con cui un sindaco proibiva ai commercianti di esporre cartelli per turisti in lingua straniera. Né lui né altri possono avere alcun diritto di tal genere.
Questo articolo è talmente vago da sembrare ridicolo. Inoltre lascia l'arbitrio più totale al legislatore. Tuttavia uno dei principi derivati dalla libertà individuale e di contratto è sicuramente quello di poter adottare la lingua preferita. Pertanto, mentre è diritto dello Stato adottare un linguaggio ufficiale, anche per uniformità e standardizzazione, ogni cittadino è libero di utilizzare quello preferito. Sono quindi da rigettare le restrizioni opposte dalla legge a minoranze o maggioranze linguistiche facenti parte della nazione.
La lingua ufficiale dello Stato, cioè quella facente fede per gli atti pubblici e da cui derivare le eventuali traduzioni in altre lingue, dovrebbe essere quella più diffusa nel paese. Tuttavia sarebbe auspicabile che questa fosse sufficientemente semplice da poter essere imparata facilmente da chiunque lo voglia. Dovrebbero pertanto essere scartate lingue arcaiche come quelle basate su ideogrammi. Anzi, uno degli aspetti che più potrebbero contribuire alla comprensione e ad una maggiore fratellanza internazionale sarebbe la costruzione di un semplicissimo linguaggio internazionale, privo di eccezioni nella grammatica e nella fonetica, da adottare come lingua ufficiale di tutto il mondo. Un buon punto di partenza sarebbe ad esempio l'Esperanto od una sua derivazione.
Ove siano presenti notevoli minoranze linguistiche, è auspicabile che i funzionari statali siano in grado di esprimersi non solo nella lingua ufficiale dello Stato, ma anche in quella locale, poiché loro scopo è quello di farsi comprendere al meglio delle possibilità esistenti. Ciò fino a che la tecnica o, meglio ancora, la definizione di un linguaggio internazionale semplice e completo non permetterà di superare definitivamente i problemi della comunicazione tra idiomi diversi.
Nuovo art. 6
Chiunque ha il diritto di esprimersi nella lingua prescelta, in ogni aspetto della sua vita. E' vietata ogni legge contraria a tale diritto. La lingua ufficiale dello Stato, utilizzata e facente fede per tutti gli atti pubblici, è quella parlata e scritta dalla maggioranza della popolazione. Essa dev'essere scritta con alfabeto fonetico.
Nei luoghi in cui l'idioma predominante non sia quello ufficiale i funzionari dello Stato andranno assunti tra quelli in grado di esprimersi anche nella lingua locale e gli atti pubblici andranno redatti in forma bilingue.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno e nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Lo stabilire condizioni diverse per la Chiesa cattolica rispetto ad altre Chiese lede il nuovo art. 3, che stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Pertanto tale articolo viene inglobato dai successivi art. 8 e 18.
Nuovo art. 7
Abrogato.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Poiché la libertà religiosa discende immediatamente dalla libertà personale, la libertà di associazione anche religiosa discende dalla libertà di contratto, a sua volta discendente dalla libertà personale. Quindi non vi è alcun bisogno di questo articolo, non solo per la Chiesa cattolica, ma per qualunque altra confessione religiosa, gradita o meno al governo.
Sarebbe già compreso nell'art. 18, ma lo si può mantenere per confermare ulteriormente il concetto (repetita iuvant).
Nuovo art. 8
Ogni persona è libera di professare la religione che preferisce e di associarsi a fini religiosi. E' vietata qualsiasi legge che limiti tale diritto.
Art. 9
La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione.
Sarebbe meglio che lo Stato si occupasse di far funzionare correttamente i pochi campi nei quali la sua azione è indispensabile. Troppi sono gli esempi in cui quest'articolo è stato interpretato per foraggiare uomini di cultura legati all'uno od all'altro partito politico. Va eliminata per il futuro tale possibilità di indebita ingerenza politica nel desiderabilissimo sviluppo della cultura e della ricerca.
La ricerca scientifica effettuata con capitali privati non può essere soggetta a regolamenti arbitrari da parte dello Stato. Resta inteso che chi si assume rischi, in tale ricerca, è responsabile verso di sé e verso gli altri dei danni che può provocare.
Per quanto concerne la tutela del paesaggio, o esso è di proprietà dello Stato, oppure è di proprietà privata. Ciascuno dei due soggetti è libero di fare ciò che preferisce sulla propria proprietà, fermo restando il principio per cui non si può danneggiare il prossimo. Pertanto lo Stato può legittimamente tutelare solo la parte di paesaggio di sua proprietà.
Diversa invece la situazione per elementi come, ad esempio, l'aria e l'acqua piovana (si veda l'art. 42). Essi non sono di proprietà né privata né statale. Infatti sono di tutti gli uomini del pianeta; verrebbe voglia di dire <<di tutti i viventi>>. L'inquinamento atmosferico colpisce tutti coloro che respirano sulla Terra. Pertanto nessuno ha il diritto di provocare danni al prossimo tramite questa forma di inquinamento. Se lo fa è tenuto a rimborsarli. Come sempre, il rimborso non deve andare allo Stato, con delle multe, ma alle persone direttamente danneggiate, secondo l'entità del danno provocato. Anche accendere un focherello, a rigor di logica, inquina l'atmosfera, tuttavia dobbiamo prendere in considerazione i danni sensibili che vengono inferti. Così, se il focherello non provoca alcun danno sui vicini, esso è lecito. Se la ciminiera che vomita nell'aria torrenti di anidride solforosa provoca malattie alla popolazione essa è illecita.
Tutto è patrimonio storico. Anche la più meschina delle stamberghe contiene in sé una storia non scritta che è doloroso vada perduta. Tuttavia non si può conservare ogni cosa come essa si trova nel momento attuale, perché ciò congelerebbe la situazione di questo momento, impedendo ogni sviluppo. Ma, soprattutto, contrasterebbe con il principio che ciascuno sia libero di disporre della sua proprietà.
Analogo ragionamento per il patrimonio artistico, importantissimo retaggio dei tempi antichi che, in fin dei conti, è compreso nel patrimonio storico, essendo tutto parte della storia.
Solo i beni che siano di proprietà dello Stato possono essere dallo Stato direttamente gestiti e tutelati, a patto che la tutela degli stessi non avvenga gravando di imposte chi non si vuole far carico della tutela, ma avvenga tramite donazioni, biglietti d'ingresso alle mostre, vendita di beni e similari forme di finanziamento.
Ma tutto ciò è compreso nel concetto di buona amministrazione della cosa pubblica, è pertanto inutile dedicarvi un articolo della costituzione che, ripetiamo, si dovrebbe attenere alla Norma di legislazione minima.
Nuovo art. 9
Abrogato. Oppure, per confermare il concetto (repetita iuvant?):
Chiunque ha il diritto di sviluppare la cultura e la ricerca scientifica e tecnica, assumendosi la responsabilità delle conseguenze. E' vietata qualsiasi legge che limiti tale diritto.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Supponiamo che il diritto internazionale faccia proprie le aberrazioni giuridiche conseguenti all'applicazione di un'ideologia criminale come, ad esempio, quella socialista (ed il caso non è dei più campati in aria, nella situazione attuale). Dal primo paragrafo allora si evincerebbe che anche l'ordinamento italiano dovrebbe far proprie tali aberrazioni, che contrastano con i Principi Primi. Tale principio è quindi del tutto sbagliato e va abrogato.
Anzi, al contrario, se ci è lecito parlare di doveri morali, ciascun individuo giusto e coraggioso dovrebbe considerare come proprio dovere morale quello di provvedere a far sì che tali principi vengano universalmente applicati, anche in tutti i Paesi in cui gli individui sono attualmente oppressi dallo Stato. Pertanto egli dovrebbe combattere per abbattere tutti gli ordinamenti statali che ledano le libertà individuali e la giustizia, edificando al loro posto un mondo nuovo di giustizia e libertà, non per interesse personale, ma per un nobile e puro spirito di fratellanza verso gli altri uomini nati o ricaduti in schiavitù. Fermo restando che chi non sia d'accordo con questo paragrafo abbia il sacrosanto diritto di comportarsi secondo le proprie personali convinzioni.
Giusto quanto asserisce il secondo comma, perché <<pacta sunt servanda>>, cioè occorre mantenere scrupolosamente i patti liberamente sottoscritti, anche tra Stati. Tuttavia per nessun motivo è lecito allo Stato sottoscrivere patti che ledano i Principi Primi, pertanto sarà possibile sottoscrivere solo i patti che li rispettino religiosamente, denunciando ed invalidando quelli che non lo facciano.
Occorre fare un'osservazione. Poiché la legislazione italiana, osservando i Principi Primi, sarebbe la più garantista in assoluto verso gli individui, è del tutto inutile prevedere ulteriori norme di favore derivanti da trattati internazionali, che non potrebbero, anzi, che essere riduttivi. Pertanto questo paragrafo è già assorbito dal resto della costituzione e può essere tranquillamente abrogato.
Giusto anche il terzo paragrafo, ovviamente, perché ciascuno ha il diritto di vedere rispettati i Principi Primi e, se non lo può fare nel proprio Paese, è lodevole cosa che lo possa fare nel nostro.
Tuttavia questo fatto apre un problema di non facile soluzione. Infatti lo spazio a disposizione e le risorse di un Paese sono limitate. Cosa succederebbe se un miliardo di persone vessate in patria decidessero di stabilirsi in un piccolo Paese come il nostro?
Appelliamoci ancora ai Principi Primi. Queste persone vessate possono liberamente entrare nel nostro Paese, ma non hanno alcun diritto di pretendere, come dovuta, una qualsiasi regalia o sovvenzione statale, perché questa implicherebbe un furto ai danni della popolazione residente. Invece hanno il diritto di cercarsi liberamente un lavoro e provvedere a sé nel migliore dei modi possibili.
Giusto anche il quarto paragrafo, perché nessuno può essere restituito come un oggetto ad uno Stato che non rispetti i Principi Primi, cioè ad uno Stato tirannico.
Nuovo art. 10
Gli stranieri che si trovano nel territorio italiano godono gli stessi diritti dei cittadini italiani.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio dei diritti garantiti dai Principi Primi, ha diritto d'asilo nel territorio italiano, purché senza oneri per lo Stato.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazione di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
La guerra porta con sé lutti e rovine immense, tanto maggiori quanto maggiori sono le capacità tecnologiche dei popoli in essa coinvolti o la barbarie da essi applicata. E' logico tentare di evitarla per quanto possibile.
Detto ciò, cosa si può ricavare dai Principi Primi?
E' ovvio che, avendo ogni uomo il diritto di vederli rispettati a proprio favore, qualsiasi persona od organizzazione che li violi, nel nostro Stato o all'estero, diventa <<ipso facto>> criminale e può essere combattuta con qualsiasi mezzo. Dire che l'Italia non si deve servire della guerra per offendere la libertà di altri popoli (anche se, bisogna ricordarlo, un popolo è formato da tutti gli individui che ne fanno parte, e non solo dalla maggioranza di tali individui) è un'inutile ridondanza che può essere eliminata a piacere.
Diversa è la situazione per le controversie internazionali.
Supponiamo che un Paese straniero calpesti chiaramente i diritti individuali di cittadini italiani. E' lecito o no difenderli? Se la risposta è sì, allora, dopo aver esperito i tentativi necessari per una risoluzione pacifica della controversia, anche l'uso di mezzi militari diventa lecito.
Per quanto riguarda le limitazioni di sovranità, l'adesione piena ai Principi Primi rappresenta già il massimo di garanzie che un individuo od uno Stato possono offrire al prossimo, pertanto essa è una condizione ridondante e può essere eliminata.
Il comma sulle organizzazioni internazionali volte all'assicurazione della pace e della giustizia è sì un'enunciazione di principio un po' retorica, ma non fa male e può essere lasciato o abrogato, a piacere.
Nuovo art. 11
Lo Stato italiano riconosce a tutti gli altri stati ed ai loro individui gli stessi diritti che riconosce a sé ed ai propri cittadini. Non può far uso della guerra se non per riparare a violazioni degli stessi diritti commesse ai danni propri o dei propri cittadini.
Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.
Art. 12
La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Irrilevante. Può essere conservato com'è.
Nuovo art. 12
La bandiera dello Stato è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualunque altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Ancora una solenne affermazione di principio, subito contraddetta dall'attribuzione alla legge del diritto di violarla.
Apriamo una parentesi. Qualcuno sostiene che una tale formulazione rappresenti una garanzia (riserva di legge), in quanto impedisce che un atto del governo o di un organismo statale qualunque possa violarlo, ma richiede una legge ed una decisione della magistratura per farlo.
E' vero. Questo rappresenta un miglioramento, rispetto ai tempi in cui il Re poteva imprigionare un suddito per suo capriccio. Ma è ancora insufficiente, perché lo stesso Re può sempre imprigionare lo stesso suddito con una legge capricciosa, che un magistrato codardo metterà in pratica.
Quindi la <<riserva di legge>> non è una garanzia sufficiente che i diritti individuali siano rispettati.
La libertà personale deve essere inviolabile, perché questo è addirittura uno dei Principi Primi elementari. Solo chi ha superato i limiti della propria libertà per danneggiare il prossimo può essere adeguatamente punito e, quindi, può vedersi limitare la propria libertà, purché ciò avvenga in modo proporzionato al delitto commesso ([16]).
A questo riguardo bisogna riconoscere che l'antica ed ora esecrata legge del taglione, che prevede <<Occhio per occhio, dente per dente>>, risulta essere di un'incredibile validità, proprio perché pone limiti minimi e massimi ben precisi alla punizione, la quale non è altro che una vendetta irrogata per conto pubblico.
Tale legge, opportunamente interpretata, comporta la validità del principio di giustizia sancito dal noto proverbio <<Chi rompe paga ed i cocci sono suoi>>. Ovvero, chi danneggia economicamente il prossimo per un certo valore, deve indennizzarlo per un valore né inferiore (ché allora il danneggiato ne ritrarrebbe un danno permanente) né largamente superiore, perché allora la punizione sarebbe sproporzionata al danno inferto.
Tuttavia, se essa fosse esattamente commisurata al danno inferto, non si avrebbe alcun effetto di deterrenza. Infatti un rapinatore, se catturato, dovrebbe limitarsi a restituire il maltolto, e non rischierebbe nulla di suo. Pertanto, fermo restando che non potrà tornare in libertà fino a che non abbia totalmente indennizzato le sue vittime, una punizione supplementare ragionevole fornirebbe l'effetto di deterrenza richiesto.
Un'ipotesi accattivante e non soggetta ad arbitrarietà è quella di far sì che egli sia tenuto a compensare le spese di amministrazione della giustizia (polizia e magistratura) sostenute per ricercarlo e giudicarlo, oltre ad un indennizzo alla vittima per la temporanea indisponibilità del bene da lui provocata.
Si deve notare che tale approccio può essere eccessivo. Infatti, supponendo che, in un dato periodo, ad esempio un anno, esista e venga catturato un solo criminale, magari un ladro di polli, egli sarebbe tenuto ad indennizzare tutte le spese di polizia e di magistratura sostenute dallo Stato nel medesimo anno, venendo così in pratica condannato ai lavori forzati a vita. Ciò contrasta con la norma per cui la punizione dev'essere commisurata e non sproporzionata al danno inflitto.
Inoltre il criminale catturato potrebbe, umoristicamente ma con una certa ragione, lamentarsi che l'organizzazione della polizia è talmente inefficiente che le spese sostenute per ricercarlo e punirlo sono esorbitanti rispetto a quelle che sarebbero state necessarie con un'organizzazione migliore della stessa, dunque egli si trova a pagare cifre spropositate rispetto al delitto commesso.
Quindi è ragionevole fissare un limite massimo a tale pena deterrente (che, ripetiamo, si somma al semplice indennizzo dei danni provocati). Un'ipotesi potrebbe essere quella di fissarla ad un valore massimo pari all'entità del danno provocato, cosicché chi producesse danni per 10 grammi d'oro non potrebbe essere condannato a versarne più di 20. Tuttavia non è possibile nascondersi che tale limite è arbitrario, e la sua ragionevolezza non basta a farne un dogma. Pertanto lo studio di una soluzione definitiva non arbitraria è ancora aperto.
Il problema è di soluzione più difficile nel caso di un danno personale (corporale). Come si può stimare esattamente il danno inferto ad una persona cui è stato rotto ingiustamente un dente? La legge del taglione consente che il feritore riceva un danno analogo, e si veda rompere un dente (uno, non tutti e trentadue!). In alternativa, le parti si possono accordare per un indennizzo economico o di altra natura, che sarà sempre correttamente determinato, purché derivi dall'esercizio della libertà di contratto.
Ancora più difficile il caso dell'omicidio, in cui la vittima non può più certo contrattare con l'assassino il valore dell'indennizzo. Né la presenza dei parenti (non certa, oltre tutto) può dare le necessarie garanzie che giustizia sia fatta dopo una contrattazione economica. In tal caso la morte dell'assassino (fisica, o civile, con la detenzione) potrebbe essere la sola soluzione rimanente. Certamente nei casi peggiori di violazione dei diritti individuali, quando governi interi calpestano, spogliano ed uccidono i propri cittadini, non può venire in mente altra punizione che non sia la morte. A meno che, naturalmente, non si riesca ad escogitare qualcosa di peggio della morte per i governanti criminali e parassiti. Come, ad esempio, i lavori forzati a vita, i cui proventi vadano, giorno dopo giorno, ad indennizzare (parzialmente, ahimè) le loro vittime ed i loro eredi.
Per inciso, un'interessante applicazione della legge <<Occhio per occhio, dente per dente>> ci viene suggerita dall'Islam. Secondo quanto riportato da Sandro Veronesi nel suo <<Occhio per occhio>>, il diritto islamico prevede infatti la Diyya, letteralmente <<denaro del sangue>>, per cui, in caso di omicidio, i parenti della vittima possono decidere se vedere giustiziare l'assassino o graziarlo. In questo secondo caso lo possono fare per denaro, appunto la Diyya, oppure gratuitamente, guadagnandosi così la <<benedizione di Allah>>.
Vengono fatte obiezioni di convenienza, a tale pratica (denaro in cambio di una vita umana?! E se il parente fosse anche il mandante dell'assassinio?), ma, come sempre, ci deve interessare la giustizia, non la convenienza.
E' certo che solo la vittima abbia il diritto di decidere se perdonare chi ha commesso violenza contro di lei od i suoi beni. In caso di omicidio, non potendolo stabilire <<post mortem>>, visto che essa, generalmente, era amata dai parenti, può essere buona l'approssimazione islamica di prendere il volere dei parenti al posto di quello dell'assassinato.
Tuttavia sarebbe certo meglio se fosse la vittima ad indicare la sua volontà, a priori. Ciò potrebbe essere generalizzato, in modo semplice, facendo sottoscrivere tale scelta a tutte le persone maggiorenni. In alternativa ciascuno potrebbe indicare chi è da lui delegato a prendere una decisione in tal senso. Se la vittima desidera che il suo assassino non sia punito, nessuno è autorizzato a farlo, perché solo la vittima ha ricevuto un danno diretto.
Il limite di detenzione delle 48+48 ore è una minuzia che può non far parte della costituzione.
La violenza morale su di un detenuto, persona già moralmente sofferente per la propria situazione di costrizione, è un termine poco chiaro che si può eliminare dall'articolo. Dovrebbe infatti rientrare nel trattamento dei danni morali contro le persone, indipendentemente dal fatto che siano o no detenute. Vedremo in seguito quanto sia difficile quantificare tali danni.
Sulla violenza fisica la discussione è aperta. Si pensi ad un fanatico che depositi una bomba atomica al centro di una città e, catturato, riveli che restano poche ore prima dello scoppio. E' lecito o no torturarlo per fargli rivelare dove essa si trovi e salvare milioni di persone innocenti, che sarebbero vittime di questo criminale? Se si ritiene di sì, allora va eliminato il riferimento alla violenza fisica. Tuttavia ciò comporta che non venga più punita la violenza gratuita effettuata contro i detenuti da guardie crudeli, il che è altrettanto inaccettabile. Si pensi alla violenza esercitabile su persone incarcerate ingiustamente. Si potrebbe pertanto ammettere la violenza fisica nei soli casi in cui ciò serva ad impedire l'effettuazione di un successivo omicidio. Ma, ancora, non va scordato il rischio di ricadere nell'arbitrarietà.
Per quanto concerne la carcerazione preventiva, lo stabilire un limite qualsiasi, anche se ragionevole, come, ad esempio, il 10% della pena massima prevista per un reato, rappresenta sempre un'arbitrarietà e va quindi considerata con estremo sospetto da chi ricerchi soluzioni eque.
Essa non deve ovviamente superare il massimo della pena prevista, ma l'idea che qualcuno, per lungaggini giudiziarie, possa passare anni in carcere, sebbene innocente, dovrebbe far tremare chiunque abbia a cuore la giustizia.
Il problema della carcerazione preventiva potrebbe essere attenuato in modo sostanziale studiando un'organizzazione della magistratura tale da avere processi velocissimi e facendo lavorare veramente i magistrati, troppo spesso privilegiati ed arroganti posapiano.
Lasciamo aperta la questione.
Nuovo art. 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualunque altra restrizione della libertà personale, se non quando ciò sia effettuato per impedire l'esecuzione flagrante di un crimine od effettuarne la punizione, e nei soli confronti degli accusati dello stesso.
E' punita ogni violenza fisica sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, eccettuato il caso in cui ciò serva ad evitare un nuovo crimine di omicidio.
Le pene comminate ai colpevoli devono essere strettamente commisurate all'entità del delitto commesso ed alle spese sostenute per punirlo. Se il danno è economico devono servire a rimborsare le vittime e le spese sostenute per punirlo. Non possono esser loro inferiori, né superiori al doppio. Se il danno è personale la punizione sarà pari al danno personale inferto, a meno che la vittima (od i suoi eredi) si accordi con il colpevole per un indennizzo di altra natura.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Il domicilio fa parte della proprietà di un individuo. Egli ne può quindi disporre liberamente. E' nulla ogni legge che preveda il contrario.
Invece, ancora una volta, dopo aver enunciato la sacralità del principio, la costituzione dichiara che la legge può violarlo a proprio arbitrio.
I motivi di sanità e di incolumità pubblica sono coperti (a posteriori) dalla regola <<Chi rompe paga>>, per cui chi cagiona un danno è tenuto a risarcirlo.
I fini economici sono fumosi e possono essere cassati.
I fini fiscali sono invece chiarissimi. Lo Stato vuole frugare nelle case dei cittadini per prendere quanto denaro ha stabilito essere equo. Vedremo in seguito, all'art. 53, come, derivando dai Principi Primi che a nessuno può essere richiesto il pagamento di alcunché se non quale controvalore dei servizi ricevuti, l'intera fiscalità assolutistica (<<paga quanto decide il re oppure il re ti ucciderà>>) vigente in Italia deve scomparire per sempre. Pertanto anche i motivi fiscali delle violazioni di domicilio vanno cassati.
Come sempre, (ripetiamo ancora il concetto, comune a tutta questa materia) è fatto salvo il caso in cui la persona in oggetto debba essere punita per aver commesso un crimine, come previsto dal nuovo art. 13. Cioè il domicilio è inviolabile, a meno che la violazione sia effettuata per impedire l'esecuzione flagrante di un crimine o la sua punizione, e nei soli confronti degli accusati dello stesso. Questo perché, altrimenti, un criminale potrebbe sfuggire alla cattura semplicemente rifugiandosi a casa sua.
Invece ogni criminale deve sapere che non esiste, né nel territorio dello Stato, né all'estero, un asilo sicuro in cui egli si possa considerare lontano dalla giusta mano vindice delle sue vittime o della polizia di Stato che agisca in loro vece.
Nuovo art. 14
Il domicilio è inviolabile. E' nulla ogni legge che prescriva il contrario, con l'eccezione dei casi previsti all'art. 13.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
La prima parte dell'articolo sanziona un diritto inviolabile. La seconda lo cancella, rimettendo ogni arbitrio al legislatore. Noi ripristiniamo il diritto.
Si noti che, in questo caso, non è strettamente necessario prevedere delle limitazioni a questo diritto, come nel caso dell'art. 14 sul domicilio.
Infatti, mentre condizione necessaria per catturare un criminale ricercato è quella di poterlo fisicamente inseguire ovunque, quindi anche in un'abitazione privata, non è altrettanto necessario violare la segretezza della corrispondenza per catturarlo. Tale diritto alla segretezza della corrispondenza può essere pertanto mantenuto intangibile, grazie alla Norma di legislazione minima.
Nuovo art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazione che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Giusto il principio di circolare e soggiornare liberamente ovunque, ma così espresso sembra che si abbia il diritto di recarsi anche sul terreno e nelle case altrui, il che costituisce una violazione del diritto di proprietà altrui. Quindi il diritto sopra esposto è ammissibile sul suolo di proprietà comune, cioè statale. Impedire che una persona malata possa contagiarne altre, sempre su suolo statale, o impedire l'accesso a strutture militari segrete, sempre su suolo statale, a chi non sia vincolato a ciò da motivi di servizio è ragionevole, e può essere mantenuto.
Deriva direttamente dai Principi Primi il fatto che ciascuno, essendo padrone della propria persona, possa muoversi come crede, entrando ed uscendo a piacimento dal territorio dello Stato. La legge non può imporgli altri obblighi.
Nuovo art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale di proprietà statale, salvo le limitazione che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Lo può fare anche sulla proprietà privata, col beneplacito del proprietario. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio dello Stato e di rientrarvi. E' vietata qualsiasi legge che limiti tale diritto
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.
Dal diritto di disporre liberamente di sé deriva il diritto di riunirsi. Sul pacificamente si può essere d'accordo, una volta che la legislazione non consenta più crimini allo Stato, perché, fino a tal momento, qualunque azione presa dagli sfruttati e calpestati cittadini di fronte allo strapotere dello Stato totalitario è da considerarsi legittima difesa.
Sulle riunioni che avvengano in luogo pubblico, è opinabile la necessità di dare preavviso alle autorità, in quanto ciò rientra nei diritti sanciti dal nuovo art. 16. Inoltre non si vede quali possano essere i comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica che possano entrare in conflitto con una pacifica riunione di liberi cittadini. Troppo spesso si sono visti lampanti casi di prevaricazioni politiche, in cui un partito si vedeva negare il permesso di riunioni con ragioni di parte. Negli anni 70, in Italia, al MSI è stato talvolta proibito di tenere comizi pubblici perché gli oppositori politici avrebbero provocato incidenti di piazza! Ragioni queste che sarebbero farsesche, se non fossero state purtroppo prese realmente. E' dunque meglio eliminare questa fonte di potenziali ingiustizie, fedeli alla Norma di legislazione minima.
E' invece comprensibile che una riunione in luogo pubblico non si trasformi in un danneggiamento di interessi altrui, sia attraverso violenze che attraverso, ad esempio, un intralcio alla circolazione.
Nuovo art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi ovunque e senza preavviso, purché non danneggino gli altrui diritti. E' nulla qualsiasi legge che limiti tale diritto.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Che i cittadini abbiano il diritto di associarsi liberamente deriva dai Principi Primi immodificabili. Sempre dai Principi Primi deriva che essi si possono associare anche segretamente. Sempre dai Principi Primi deriva che essi possono associarsi ad organizzazioni di carattere militare. Se lo Stato onora e difende i Principi Primi e le loro conseguenze, ai cittadini è solo vietato sollevarsi in armi per combatterlo, mentre ciò è consentito e - diremmo - doveroso qualora lo Stato non rispetti i Principi Primi.
Nuovo art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente. E' vietata qualsiasi legge che limiti tale diritto.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il diritto di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto discende immediatamente dai Principi Primi, ma questo concetto, essendo già stato espresso nell'art. 8, è ridondante.
Sui riti contrari al buon costume, se limitazione vi deve essere, non ha senso collegarla alla religione, come hanno voluto fare, con umorismo inconsapevole, gli estensori della costituzione.
Nuovo art. 19
Abrogato.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Ci può essere una motivazione storica a fondamento di questo articolo. Infatti, nel 18deg. e 19deg. secolo, la Chiesa cattolica fu, in Francia ed Italia, ingiustamente spogliata di larga parte dei suoi averi, derivanti in gran parte da donazioni od eredità, che i legittimi proprietari avevano tutti i diritti di lasciare a chi volevano.
Sancire che il carattere ecclesiastico di un'associazione non può essere causa di speciali limitazioni legislative dovrebbe pertanto mettere ogni Chiesa al riparo da simili vessazioni ed è condivisibile.
Tuttavia tale principio è già compreso nei Principi Primi, come verrà espresso nell'art. 53, ed è pertanto ridondante.
Nuovo art. 20
Abrogato.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può esser soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, o non mai oltre 24 ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli, e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Contraddizioni: in Italia esistono leggi dello Stato che contraddicono quanto sopra esposto. Lo fa la stessa costituzione, quando, alla disposizione transitoria 12, vieta la ricostituzione del partito fascista. Transitoria per modo di dire, perché dura da mezzo secolo!
Un'altra legge limita il numero di testate giornalistiche o televisive che una persona od una società può possedere. Una terza limita la quantità di pubblicità che può essere presente nei programmi televisivi.
Ciascuna di queste limitazioni è inaccettabile, in quanto contrasta con i principi primi. Chi le ha inserite nella legislazione dev'essere punito per questo crimine, quanto meno rimborsando alle sue vittime i danni che egli ha loro provocato.
Questo articolo è inutilmente prolisso.
La libertà di stampa deriva indirettamente dai Principi Primi, in quanto ciascuno, avendo il diritto di disporre dei propri beni, può anche dotarsi dei mezzi di produzione necessari alla diffusione del proprio pensiero. L'unica limitazione a ciò è che non siano violati i diritti altrui, derivanti essi stessi dai Principi Primi.
In tali occasioni il sequestro è inutile, perché in ogni caso tutti i danni provocati dovranno essere indennizzati dal responsabile.
Si elimina così l'arbitrarietà consueta contenuta nell'articolo, in cui si lascia alla legge sulla stampa ogni libertà di intervento nella materia. Invece, come sappiamo, scopo primario della costituzione è difendere il singolo cittadino dagli arbitrii del potere.
E' illegittimo stabilire che siano noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica, perché chiunque ha il diritto di mantenere il segreto sulle proprie attività.
Ancora, tutti i cittadini che possiedono una radio od un televisore devono forzosamente pagare un canone alla televisione <<pubblica>>, gestita dallo Stato con disgustosi sistemi inefficienti e clientelari.
Tale canone televisivo va abrogato. La televisione statale, posto che esista, ha il solo diritto di incamerare denaro onestamente, cioè per libero contratto, ad esempio tramite pubblicità, donazioni, crittografando i propri programmi, o diffondendoli via rete, ma senza oneri per Stato o cittadini..
Per quanto riguarda le pubblicazioni ed altro contrarie al buon costume, bisognerebbe definire cosa vuol dire <<buon costume>>, prima di proseguire ([17]). Ma anche senza perdere tempo con cavillose dissertazioni in merito, va chiarita una cosa: le pubblicazioni e gli spettacoli pornografici possono piacere o meno, ma finché ciascuno è libero di esercitare il suo diritto sovrano di assistervi o meno, esse sono del tutto compatibili con i Principi Primi. Pertanto nessuno le può vietare, in ambito privato. Su suolo pubblico si può convenire sulla possibilità di stabilire limiti di comportamento comuni, soprattutto per la salvaguardia dei bambini. Tuttavia tali limiti dovrebbero essere estremamente ampi, per evitare la ridicola <<pruderie>> del passato.
Nuovo art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione. E' nulla qualsiasi legge che limiti tale diritto.
Qualora ciò violi i diritti altrui, il responsabile sarà tenuto a rispondere dei danni provocati, secondo l'art. 13.
Lo Stato non può detenere mezzi di informazione facendone ricadere gli oneri sulla collettività.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
La capacità giuridica può, nella nuova costituzione, essere definita come la conseguenza del Corollario del contratto, cioè la possibilità di disporre di sé e delle proprie cose, nello stipulare liberi contratti con il prossimo.
Assumiamo che essa si raggiunga alla maggiore età, quando si diventi maggiorenni ([18]) (si veda l'art. 30).
Essa è una delle libertà principali dell'uomo, quindi non può essergli tolta.
Tuttavia, se nessuno, dopo essere diventato maggiorenne, potesse essere privato della capacità giuridica, ci sarebbe il rischio che gli incapaci mentali fossero vittime di truffatori senza scrupoli.
D'altra parte, se fosse possibile privare qualcuno della capacità per giudizio di un organo dello Stato, ci sarebbe il rischio che esso si serva di tale norma, con la scusante di una pretesa incapacità mentale, per colpire i dissidenti, spogliandoli della disponibilità dei propri beni o, magari, spedendoli in manicomio, come fatto dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Tra i due rischi, il peggiore è il secondo.
Possiamo ammettere come eccezione solo il caso degli evidenti incapaci mentali, non in grado di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni contrattuali.
La cittadinanza si acquisisce essenzialmente per nascita. In uno Stato giusto, cioè quello che si basa sui Principi Primi, ciascuno dispone di una enorme libertà, la massima libertà che sia compatibile con un pacifico ordinamento e coesistenza civile.
Chi non si riconosce in tale libertà ha il pieno diritto di limitarla a se stesso, ma non quello di limitarla negli altri. Se lo fa diventa un criminale. Tali sarebbero coloro i quali tentassero con la forza di sovvertire lo Stato giusto per instaurarne uno in cui i diritti individuali siano metodicamente violati. Per fare l'esempio più pericoloso, attualmente, allo scopo di instaurare uno Stato basato sul socialismo (e non c'è bisogno che sia un'oligarchia socialista basata sul partito unico, anche un socialismo di fatto come quello ampiamente esistente ora nella democrazia italiana sarebbe tale).
Per tali persone, ad esempio, sarebbe o no giusto prevedere la perdita della cittadinanza italiana, che essi hanno dimostrato di disprezzare nella sua più alta manifestazione di libertà, giustizia e tolleranza?
Lasciamo aperta la questione.
Privare qualcuno del nome non ha molto senso, posto che sia possibile togliere un appellativo ad una persona.
Nuovo art. 22
Abrogato. Oppure:
Nessuno può essere privato della capacità giuridica se non per totale ed evidente incapacità mentale.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Ancora l'enunciazione di un principio e la sua cancellazione subito dopo.
Dai Principi Primi segue che ciascuno può disporre liberamente del suo corpo, quindi non gli può essere imposta alcuna prestazione personale; dei suoi beni, quindi non gli può essere imposta alcuna prestazione patrimoniale.
Tutto ciò è già compreso nell'art. 2, quindi è ridondante.
Nuovo art. 23
Abrogato. Oppure:
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta ai cittadini.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
I primi due commi sono corretti.
Il terzo no. Infatti implica che una parte dei cittadini venga derubata di una parte dei propri beni, con le tasse o le imposte ([19]), per pagare le spese processuali ai non abbienti. Ciò contrasta con il diritto di disporre liberamente dei propri beni. Quindi va cassato.
Una nota: d'altra parte è certo che i non abbienti abbiano il diritto di essere difesi, anche se non posseggono denaro per gli avvocati.
Si può intervenire in due modi. Prima di tutto, permettendo a chiunque di agire in giudizio senza l'ausilio di un avvocato (ciò, del resto, segue dal nuovo art. 4 sul diritto al lavoro). Secondariamente, lo Stato può effettuare prestiti poliennali a tasso d'interesse di pareggio (cioè il cui tasso d'interesse sia tale da coprire le spese amministrative del prestito stesso) a qualsiasi persona che ne faccia richiesta per pagare spese ed onorari giudiziari.
Una volta terminato il giudizio, il vincitore riceverà il rimborso delle spese dal perdente e, se aveva richiesto un prestito giudiziario, lo potrà rimborsare. Se invece avrà perso, dovrà pagare anche le spese del vincitore, oltre a rimborsare il prestito.
Il quarto comma è espressione di grande civiltà, ma è ambiguo. Poiché gli errori giudiziari sono sempre stati presenti in tutti gli ordinamenti (e ciò, sia detto per inciso, è forse il motivo più forte contro l'irrogazione della pena di morte), è giusto che chi ne sia stato vittima venga risarcito per quanto possibile. L'ambiguità deriva da due aspetti.
Il primo, che demanda (<<more solito>>) alla legge la determinazione dell'indennizzo, cosicché in Italia esso è attualmente fissato a livelli irrisori, mentre esso deve come minimo compensare tutti i danni, materiali e morali ([20]), sofferti dalla vittima.
Il secondo, perché non prevede un'adeguata punizione per i responsabili. La conseguenza è che, in Italia, esistono magistrati che, godendo dell'impunità, calpestano sfacciatamente e, spesso, volontariamente, i diritti degli imputati anziché essere tenuti a rispondere almeno con un giorno di carcere ad ogni giorno di carcere inflitto alle loro incolpevoli vittime.
Nuovo art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Chiunque può richiedere allo Stato un prestito, a costo nullo per lo Stato, per pagare spese ed onorari giudiziari.
Chi è vittima di un errore giudiziario dev'essere indennizzato integralmente per danni materiali e morali da esso sofferti dal responsabile dello stesso solidalmente allo Stato. Il responsabile dell'errore va processato e punito secondo la gravità e la volontarietà dell'errore commesso.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Come faccia un giudice ad essere naturale se è precostituito per legge è un mistero che gli estensori della costituzione porteranno probabilmente con sé nella tomba. Questo comma fa pensare che si abbia una concezione personalistica della legge e della magistrature, per cui un imputato possa essere trattato diversamente da un giudice piuttosto che da un altro, tanto che questa sia una misura di salvaguardia, volta ad impedire che un imputato scomodo venga giudicato da un giudice compiacente ai voleri dello Stato, ad esempio, e sia pertanto condannato ove il suo giudice <<naturale>> (perdonateci) l'avrebbe assolto.
Intendiamoci, le cose stanno veramente in questi termini, con la <<giustizia>> umana e soprattutto con quella italiana.
Ma una costituzione dovrebbe far sì che la giustizia diventi totalmente impersonale, sia certa e non più dipendente dai voleri o dai capricci di un magistrato. Pertanto la questione non è se un imputato possa essere o meno sottratto al suo giudice di competenza. La questione è che egli deve essere giudicato ugualmente davanti a qualsiasi tribunale dello Stato, indipendentemente dagli uomini che ne fanno parte. Il compito è titanico, ma è questo l'obbiettivo da prefiggersi. Daremo una risposta, sia pur parziale, con la creazione della polizia e magistratura di controllo.
Una prima misura da prendere potrebbe essere quella di togliere ai giudici la discrezionalità nella comminazione delle pene. Ciò significa renderli degli automi, in questo campo, tenuti soltanto ad osservare il disposto della legge, ma non significa affatto sminuirli, bensì tutelare i cittadini. Il campo in cui i magistrati dovrebbero impiegare tutta la loro capacità ed intelligenza dovrebbe essere invece quello riservato alla determinazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato.
Il secondo punto è più critico. Il fatto che le leggi non possano avere effetto retroattivo è universalmente accettato come condizione necessaria della giustizia (ma quante leggi, comprese quelle fiscali e quelle che modificano forzosamente contratti già accettati ed in corso tra le parti, come affitto e mezzadria, hanno avuto in Italia effetto retroattivo!). Pertanto il primo impulso è quello di aderire entusiasticamente a questo principio.
Riflettiamo però un attimo sul concetto di legge giusta.
Per fare un esempio che tutti, anche i socialisti, possano comprendere, gli ebrei nella Germania NazionalSocialista furono privati dei loro diritti e mandati a morire nei campi di concentramento per mezzo di leggi regolari. Ma, dai Principi Primi, deriva subito che nessuno può essere punito senza aver commesso colpe. L'appartenenza ad una determinata razza non può essere una colpa personale, pertanto chi ha perseguitato gli ebrei per il solo fatto di essere tali ha commesso un crimine, sia pur legale. E' ammissibile che, per questo fatto, gli estensori e gli esecutori di quelle leggi inumane non possano essere puniti, quando esse contrastavano così chiaramente con i Principi Primi?
No, certamente. La criminalità è tale, indipendentemente dal fatto che sia riconosciuta dalla legge. Anzi, una delle principali innovazioni contenute in questo volume consiste proprio nel riconoscimento della criminalità legale come la peggiore forma di delitto. Dunque occorre ammettere che una persona possa essere punita anche in forza di una legge (giusta) entrata in vigore dopo il fatto commesso, purché il suo delitto sia ascrivibile alla criminalità legale, ovverosia alla creazione od applicazione di una legge ingiusta (che, ricordiamo, è una legge contrastante con i Principi Primi).
Veniamo all'ultimo paragrafo. Se la legge stabilisse che tutti i cittadini italiani devono essere sottomessi a misure di sicurezza a partire dal ventitreesimo anno di età, ci troveremmo tutti a discutere del terzo paragrafo standocene legalmente in galera, con secondini di meno di ventidue anni.
E' una discrezionalità un po' eccessiva...
Solo chi viola i Principi Primi può essere sottoposto a misure restrittive della sua libertà.
Nuovo art. 25
L'ordinamento della giustizia deve far sì che il cittadino venga giudicato ugualmente in ogni tribunale, indipendentemente dalle persone giudicanti. La legge non può lasciare discrezionalità ai giudici nella comminazione delle pene.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Unica eccezione sono i criminali legali, che hanno commesso crimini creando od applicando leggi contrastanti con i Principi Primi.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non ha violato i Principi Primi e le loro conseguenze.
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Abbiamo già visto che nessuno può essere incriminato, per alcun motivo, se non ha violato i Principi Primi. Pertanto nessun cittadino italiano o straniero può essere estradato all'estero se non li ha violati nel paese che ne richiede l'estradizione. E' nulla qualsiasi convenzione internazionale che prescriva il contrario, ed essa va subito denunciata dall'Italia e fatta decadere.
Ad esempio, non potrà essere ammessa estradizione per nessuna persona che all'estero, abbia commerciato illegalmente droga, perché questo è un diritto che, piaccia o no, appartiene alla sfera protetta dai Principi Primi.
Il secondo comma è sbagliato.
Torniamo ad un esempio che tutti possano comprendere. Se un criminale che abbia contribuito allo sterminio degli ebrei, quindi per motivi politici, dovesse essere individuato in Italia e la sua estradizione venisse richiesta da Israele, secondo questo articolo si dovrebbe rifiutare l'estradizione. Inoltre, poiché egli non avrebbe commesso crimini in Italia, godrebbe della più totale impunità per i suoi omicidi ingiusti.
La soluzione viene ancora dai Principi Primi.
Solo chi li abbia violati è colpevole, indipendentemente dall'averlo fatto per motivi privati o politici, in Italia o all'estero. Pertanto chi li viola per motivi politici è altrettanto, se non più, colpevole di chi lo fa per motivi privati.
Nuovo art. 26
L'estradizione del cittadino italiano o straniero può essere consentita soltanto se egli ha violato, all'estero, i Principi Primi. Altrimenti ha il diritto d'asilo senza oneri per lo Stato. L'Italia non può sottoscrivere convenzioni internazionali in contrasto con questo principio.
Art. 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Contraddizioni: una violazione a questo principio consiste nell'esilio comminato a tutti i discendenti maschi di casa Savoia dalla disposizione transitoria 13. Infatti, supposto che un Savoia abbia commesso crimini, i suoi discendenti ne sono certamente esenti.
Che la responsabilità penale sia personale è ovvio. Non potrebbe essere altrimenti.
Ma l'ovvietà di tale assunto non è così evidente. Per citare un esempio, nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, il governo fascista della repubblica sociale italiana introdusse il concetto della <<responsabilità parentale>> ([21]), imprigionando i membri maschi delle famiglie dei disertori. Analogamente fecero i partigiani, compiendo rappresaglie sui membri delle famiglie dei fascisti, anche se non arrivarono a codificare tale delitto in una norma di legge. Nessuno si stupirà di scoprire che i socialisti russi fecero anche di meglio. Infatti già dal 1926 condannavano al lager in Siberia anche i MF (=Membri della Famiglia) di chi fosse stato condannato per il famoso articolo 58 del codice penale, ad esempio per SS (=Sospetto (sic!) di Spionaggio). Si noti che bastava il sospetto, non la certezza, di spionaggio a carico di una persona per farne condannare i familiari (e cosa c'entravano?) ai lavori forzati in Siberia. (Aleksandr Solzenitzyn, <<Arcipelago Gulag>>, p. 289).
Il fatto di considerare non colpevole l'imputato fino alla condanna definitiva è lodevole in sé, ma ha a volte comportato la scarcerazione di colpevoli già condannati, solo perché, per le lungaggini della magistratura, erano stati superati i limiti della carcerazione preventiva dei gradi successivi di giudizio.
E' probabilmente più ragionevole considerare l'imputato colpevole, già dalla condanna di primo grado. Salvo dichiararlo innocente in un successivo, sempre possibile grado di giudizio.
Si può essere d'accordo sul fatto che le pene non debbano essere contrarie al senso d'umanità. Come già rilevato da Beccaria ([22]), ha un maggiore effetto deterrente la certezza delle pene che non la loro esagerata entità.
Ma non bisogna essere d'accordo sulla falsa umanità sostenente che esse debbano tendere alla rieducazione del condannato. Le pene servono soprattutto ad indennizzare le vittime dei danni sofferti e per dissuadere i potenziali criminali dal mettere in atto i propri disegni. La rieducazione è accessoria.
Rieducazione. Che parola sinistra. Dopo che la storia ci ha mostrato cosa i comunisti, ad esempio nella Cambogia dei Khmer Rossi, intendessero per rieducazione dei loro prigionieri politici, dovrebbe darci i brividi ogni legislazione che la prescriva. Che, cioè, abbia la pretesa di inculcare principi etici nei propri prigionieri. L'eticità dello Stato consiste nel non imporre un'etica ai propri cittadini.
Dunque la rieducazione non è neppure accessoria, ma dev'essere vietata allo Stato.
Per quanto riguarda la pena di morte, l'elevato numero di condanne errate comminate nel mondo dovrebbe far riflettere che è meglio sbagliare avendo la possibilità di riparare al mal fatto piuttosto che sbagliare senza possibilità di rimedio. Altre pene, e soprattutto la certezza della pena, possono essere deterrenti validi per i crimini. Tuttavia, in alcuni casi di omicidio, qualora sia impossibile un errore giudiziario, anche la pena di morte potrebbe essere utile ed avere un elevato effetto deterrente. Si pensi a dirottatori che sequestrino cittadini innocenti e li uccidano ad uno ad uno per ottenere quanto desiderano. La certezza di essere giustiziati sul posto, anche per un solo innocente ucciso, potrebbe indebolirne l'insano proposito e salvare molte vite innocenti. Lasciamo aperta la questione.
Nuovo art. 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna, salvo riabilitazione successiva.
Facoltativo:
Le pene non possono essere esorbitanti rispetto all'entità del delitto commesso, come previsto dall'art. 13.
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Questo articolo prescrive che chi abbia subito lesioni nei propri diritti ad opera di funzionari statali possa rivalersi sia sui funzionari che le hanno causate che sullo Stato da cui essi dipendevano. E' segno di lodevole attenzione verso il cittadino indifeso.
Bisogna chiedersi se sia compatibile con la difesa dei Principi Primi. La risposta, purtroppo, è parzialmente negativa.
Infatti non è possibile far ricadere sullo Stato, cioè sulle persone incolpevoli che lo finanziano, i danni che funzionari statali abbiano volontariamente arrecato a privati nell'esercizio delle proprie funzioni. Gli unici responsabili di tali danni sono i funzionari medesimi.
Lo Stato, come una qualunque impresa, è responsabile solo dei danni che i funzionari abbiano arrecato svolgendo diligentemente il proprio lavoro, attuando norme statali sbagliate e non ancora riformate.
Nuovo art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. La responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici solo nel caso in cui manchi il dolo da parte dei funzionari medesimi.
La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Due persone o più persone, essendo ciascuna padrona di se stessa, secondo i Principi Primi, possono liberamente decidere di vivere insieme e formulare un contratto a tale scopo. Esso si può chiamare matrimonio. Tale contratto è del tutto libero, in quanto l'autorità dello Stato è nulla per quanto riguarda il diritto al contratto delle parti. Pertanto tale contratto può prevedere clausole uguali o diverse per i diritti e doveri dei coniugi, l'educazione dei figli, la possibilità di rescissione prima della scadenza (divorzio) e le sue condizioni, il fatto che sia monogamico, poligamico o poliandrico, eterosessuale od omosessuale. Non vi è limite alla libertà di disporre di se stessi.
Solo ove non vi sia espresso patto tra le parti interviene la legge, che ha il compito di colmare le lacune del libero e sovrano volere dei contraenti. E, a questo punto, la legge potrà essere buona o cattiva (nel senso che sia fatta più o meno bene, non che sia ingiusta), senza che ne derivi ingiustizia, perché le parti potranno sempre accordarsi diversamente. Stupefacente potenza della libertà di contratto!
E' giusto che la repubblica riconosca i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, per tutte le persone che hanno così deciso. E' altresì giusto che riconosca i diritti della famiglia non fondata sul matrimonio, o quelli di chi non vuole avere famiglia.
Quindi è ingiusta qualsiasi legge che favorisca un comportamento piuttosto di un altro (ricordiamoci, ad esempio, della tassa sul celibato imposta dai Romani e reintrodotta dal fascismo).
Dunque la costituzione deve vietare qualsiasi legge che, ad esempio, impedisca la bigamia se i coniugi hanno deciso liberamente che essa sia permessa. Dev'essere chiaro che, se un uomo sposa una donna con contratto matrimoniale di tipo monogamico e poi ne sposa un'altra nello stesso modo, è colpevole di bigamia nei confronti di entrambe. Non lo è se il contratto matrimoniale è invece di tipo poligamico.
Analoga cosa, che ci piaccia o no, vale per la convivenza, l'incesto, l'omosessualità, la prostituzione o la perversione. Purché tutto avvenga tra persone consenzienti e dotate di capacità giuridica (maggiorenni)
Solo l'imbroglio può essere punito, mai il libero contratto.
Nuovo art. 29
Il contratto matrimoniale è libero. E' nulla qualsiasi legge che favorisca o sfavorisca tale contratto. La legge interviene a regolare i rapporti tra i coniugi solo per quanto non espressamente concordato tra le parti.
Art. 30
E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Questo è uno degli argomenti più spinosi, in quanto parzialmente al di fuori del campo di applicazione dei Principi Primi. Infatti coinvolge persone, i bambini, che non rispondono ad uno dei prerequisiti fondamentali dei Principi Primi: quello di essere persone responsabili delle proprie azioni per poter decidere della propria vita.
Se è indubbio che un bimbo di un anno sia totalmente irresponsabile delle proprie azioni, quando lo sarà al 20%, quando al 70%, quando, infine, lo sarà totalmente, al 100%, e potrà essere considerato adulto?
Com'è ovvio, non esiste una ricetta generale. Stabilire un qualsiasi limite, come 18 anni, per il raggiungimento della maggiore età, è arbitrario. Dunque sbagliato. Ma anche non fissare un limite, incaricando ad esempio una commissione di stabilire quando un giovane sia in grado di rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni e possa prendersi liberamente le sue responsabilità, è pericolosissimo, in quanto, com'è ovvio, darebbe ai commissari la possibilità di privare arbitrariamente il giovane di una parte dei suoi diritti.
Senza pretese di risolvere il problema, forse la soluzione meno cattiva è quella di considerare maggiorenne ogni giovane che lo pretenda con atto sovrano, indipendentemente dalla sua età, mantenendo un limite (arbitrario, purtroppo, ad esempio vent'anni) oltre il quale si diventi automaticamente maggiorenni, anche senza tale richiesta esplicita.
Ricordiamo che diventare maggiorenni significa acquisire l'enorme libertà concessa dai Principi Primi, compresa la libertà di stipulare contratti sbagliati e rovinosi per se stessi. E' sì la condizione migliore per un uomo, ma anche la più pericolosa.
E' diritto dei genitori mantenere ed educare i figli? Generalmente l'affetto che i genitori portano ai figli è tale da renderne le persone migliori per la loro educazione, pertanto è ad essi che, in primo luogo, va attribuita la patria potestà sui figli. Ciò non è sempre vero. Qualora il comportamento dei genitori sia malvagio o tale da danneggiare l'interesse dei figli, essi hanno il diritto di vedersi difesi.
I figli non sono una proprietà dei genitori. Sono soggetti destinati a possedere tutte le garanzie e i diritti naturali espressi dai Principi Primi.
Quindi, a patto che i figli siano d'accordo, essi possono essere sottratti ai genitori ed affidati per l'educazione ad altre famiglie o ad istituti, pubblici o privati, retti senza oneri per lo Stato.
Come si fa ad educare dei bambini senza oneri per lo Stato? Ad esempio, anticipando le spese per la loro educazione in forma di prestito a costo zero per lo Stato, cioè con tasso d'interesse di pareggio per il richiedente, e permettendo ai bambini diventati adulti di ripagare con comodità il debito contratto con lo Stato.
Oppure con donazioni private o fondi statali derivanti dalla partecipazione ad investimenti produttivi. Mai tramite imposte, che sono solo un'estorsione, cioè un crimine legale.
E' dovere dei genitori mantenere ed educare i figli?
No. Non confondiamo ciò che è auspicabile con ciò che viene reso obbligatorio per legge, cioè, non dimentichiamolo mai, fatto rispettare con la violenza. Chi non vuole sobbarcarsi a spese, sacrifici, o ha altri motivi personali per non voler allevare i figli ha il diritto di rinunciare alla patria potestà nei loro confronti. Essi verranno definitivamente affidati a famiglie generose, istituti privati o gli stessi istituti statali, retti senza oneri per lo Stato.
A questo proposito si può ricordare come, già da secoli, alcune organizzazioni caritatevoli (soprattutto orfanotrofi e conventi) avessero previsto delle <<ruote>> entro cui i bimbi abbandonati od indesiderati potessero essere lasciati, senza la necessità di individuare i genitori, bimbi che sarebbero poi stati accuditi dalla medesima organizzazione caritatevole.
Questo è dunque un modo alternativo all'esplicita rinuncia alla patria potestà con cui, mantenendo l'anonimato, i genitori si possono legittimamente disfare (termine crudo ma realistico) dei figli non voluti, senza ucciderli con l'aborto o l'infanticidio, o senza costringerli ad una stentata infanzia di sofferenze.
Resta inteso che l'abbandono di un figlio non può voler dire abbandonarlo nella culla a morire di fame. I metodi suesposti sono talmente semplici da poter essere utilizzati da chiunque, senza dover rischiare un'accusa di omicidio colposo, come nel caso di un abbandono che comporti la morte del bimbo.
Bisogna rilevare che, in Italia, la legge sull'adozione dei bambini è tanto (scervellatamente) rigorosa che molte famiglie oneste non riescono ad avere la possibilità di adottare i bambini che desiderano, bambini che invece sono condannati a vivere in orfanotrofi in condizioni certo peggiori di quelli viventi in famiglia.
La legge dovrebbe facilitare molto di più le adozioni, limitandosi ad accertare periodicamente che il bimbo sia ben allevato e sia contento dei suoi nuovi genitori. Sarebbero più contenti sia i bambini che le coppie senza figli, e lo Stato spenderebbe assai meno di adesso.
Questo genere di approccio al problema dei figli abbandonati comprende quindi anche il caso di incapacità dei genitori.
I bambini hanno gli stessi diritti naturali, che siano nati all'interno di un contratto matrimoniale o no, quindi il terzo paragrafo è giusto ma ridondante.
Per quanto riguarda la ricerca della paternità, essa perde ogni valenza giuridica, in quanto non vi è più nessun obbligo legale di mantenere i figli, quindi può essere abrogata.
Invece, finora, si sono avuti casi aberranti, specialmente, ma non solo, negli Stati Uniti. Donne che si sono volontariamente fatte ingravidare da uomini ricchi e poi, complice una legge demenziale, hanno preteso ed ottenuto di farsi mantenere con il figlio dai medesimi. Tali donne non sono prostitute, cioè donne oneste che vendono il loro corpo sulla base di un libero contratto con i clienti, comportamento discutibile ma pienamente legittimo. Esse sono molto peggio. Truffatrici di questa razza sono degne del disprezzo e della condanna più totali. La legge che ha consentito tali indecenze va abrogata ed i responsabili di essa tenuti ad indennizzare le vittime della truffa in solido con le truffatrici.
Nuovo art. 30
E' diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Tale diritto, ossia la patria potestà, decade nel caso in cui i genitori ledano gli interessi dei figli, come sanciti dai Principi Primi.
In tal caso, o nel caso in cui entrambi i genitori rinuncino alla patria potestà, i figli possono essere assegnati a famiglie adottive, istituti privati o istituti retti dallo Stato, purché senza oneri per lo stesso.
I giovani sono considerati maggiorenni e responsabili, pertanto in grado di stipulare liberi contatti con piena capacità giuridica, quando ne facciano esplicita richiesta o al compimento del ventesimo anno d'età, a meno che siano inequivocabilmente incapaci di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni.
Art. 31
La repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Agevolare con misure economiche la formazione della famiglia significa che imposte estorte con la violenza a chi non ha famiglia verrebbero versate a chi ce l'ha. Oppure che verrebbero emanate leggi che discriminano tra i cittadini in base al fatto che abbiano o no famiglia, figli, o molti figli. Ciò viola il fatto che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, senza alcuna discriminazione. Essendo